Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4471/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Porta era stato condannato dal GIP di Pistoia e la sentenza era stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze per i reati di tentata estorsione e incendio ai danni di un autoarticolato (in uso alla ditta Siragusa Giada). Il ricorrente impugnava in Cassazione censurando: 1) la mancata riqualificazione del fatto da estorsione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sostenendo che vantava pretese salariali o un contenzioso sul carburante); 2) violazione dell'art. 533 c.p.p. e insufficienza della motivazione in ordine al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; 3) erronea applicazione e motivazione in materia di circostanze attenuanti e dosimetria della pena (artt. 62-bis e 133 c.p.), oltre a contestare l'aumento per continuazione. Si sono richiamati elementi di fatto: minacce via messaggi, invio di foto del mezzo danneggiato, dichiarazioni di più testimoni e confessione resa ad altro testimone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure: l'appello non ha dimostrato con specificita la plausibilita della tesi alternativa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la doglianza sull'art. 533 c.p.p. era generica e dunque inammissibile, e la valutazione sulla non concessione delle attenuanti e sulla congruità dell'aumento per continuazione era adeguatamente motivata. Conseguentemente resta impregiudicata la condanna di merito (pena parametrata nel minimo edittale per il reato piu grave con aumento contenuto per continuazione). Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Rinvio al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specifiche critiche alla motivazione, quindi inammissibile

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma primo, lett. c) e lett. e)

    Fissa i limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso in Cassazione; non è possibile aggirare i limiti di specificità della lett. e) ricorrendo genericamente alla lett. c)

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina l'aumento di pena per reati in continuazione; la Corte ha ritenuto congruo e proporzionato l'aumento contenuto applicato dai giudici di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    Rilevante nella valutazione delle circostanze personali e della recidiva per la determinazione della misura della pena; utilizzato dai giudici per motivare il diniego delle attenuanti

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo ai precedenti penali e all'assenza di resipiscenza per escludere le attenuanti generiche

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità

Massime di principio

  • La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende soprattutto dall'elemento psicologico: per la riqualificazione occorre prova che l'agente fosse sinceramente convinto, anche se erroneamente, di un diritto ragionevolmente tutelabile.
  • In Cassazione le doglianze sulla motivazione devono essere specifiche e critiche; la mera evocazione della violazione dell'art. 533 c.p.p. senza censure puntuali sulla sentenza è normalmente inammissibile.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato richiamando precedenti penali e assenza di segni di ravvedimento; il giudice non è tenuto a discutere tutti gli elementi favorevoli, ma deve indicare quelli ritenuti decisivi.
  • Nella quantificazione dell'aumento di pena per continuazione il giudice deve motivare la proporzionalità; aumenti contenuti richiedono motivazioni meno articolate ma comunque aderenti al principio di proporzione e al divieto di cumulo surrettizio.
  • Le questioni formali relative alla nomina del difensore e alle comunicazioni d'udienza si accertano dagli atti processuali; l'irritualità della vocatio in iudicium è eccepibile solo se sussistono elementi probatori nei fascicoli che la dimostrino.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.