Sentenza del 30/04/2019 n. 11410 - Corte di Cassazione
Contenzioso - Riscossione - Art. 4 D.L. n. 119 del 2018 - Cartella di importo fino a mille euro - Impugnazione - Cessazione della materia del contendere - Fattipsecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di importo originario pari a circa 537 euro, notificata il 12 luglio 2008, relativa al canone RAI speciale per gli anni 2001-2007. In primo grado e in appello aveva contestato sia l'omessa pronuncia e l'insufficiente motivazione dei giudici di merito, sia la qualificazione del canone come abbonamento speciale anziché familiare, sostenendo che il televisore fosse detenuto in locali non aperti al pubblico e destinato a uso privato. La CTR aveva invece ritenuto che i locali fossero accessibili agli associati, estranei all'ambiente familiare, e che quindi fosse dovuto il canone speciale.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito le censure relative alla debenza del canone. Ha rilevato che, nelle more del giudizio, l'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018, convertito dalla L. n. 136 del 2018, aveva previsto l'annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Poiché la cartella era stata notificata nel 2008 e il valore complessivo del procedimento era inferiore a 1.000 euro, il debito rientrava nello stralcio. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 4 D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018
I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 [...] sono automaticamente annullati.
La norma comporta l'annullamento automatico dei singoli carichi affidati alla riscossione nel periodo indicato, purché il debito residuo complessivo per ciascun carico non superi 1.000 euro. L'applicazione dello stralcio rende inutile la prosecuzione della controversia sul merito della pretesa e determina la cessazione della materia del contendere.
Art. 112 c.p.c.
La ricorrente ne aveva denunciato la violazione per omessa pronuncia della CTR su alcune questioni, ma la Corte non ha esaminato definitivamente il motivo poiché lo stralcio del debito ha fatto venir meno l'interesse alla decisione.
R.D.L. n. 246 del 1938
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del canone radiotelevisivo e alla distinzione tra abbonamento familiare e speciale; la questione non è stata decisa nel merito per effetto dell'annullamento del carico.
D.L. n. 458 del 1944
Richiamato insieme alla normativa sul canone radiotelevisivo per contestare l'obbligo di pagamento del canone speciale; anche tale censura è rimasta assorbita dalla cessazione della materia del contendere.
Art. 27, comma 2, L. n. 223 del 1990
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della contestazione sulla debenza del canone RAI speciale; non è stato necessario stabilirne l'applicazione concreta poiché il debito è stato annullato per legge.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta annulla automaticamente il debito oggetto della causa, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare le contestazioni originarie nel merito.
- Per verificare l'applicazione dello stralcio previsto dall'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 occorre controllare cumulativamente la data di affidamento del carico, compresa tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, e l'importo residuo del singolo carico, non superiore a 1.000 euro.
- La soglia deve essere valutata considerando capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; la sentenza ha ritenuto rilevante anche il valore complessivo indicato nel procedimento quando non vi erano contestazioni dell'amministrazione.
- La cessazione della materia del contendere non equivale a una pronuncia di illegittimità della cartella: significa che, a seguito dell'annullamento legislativo del debito, non permane più un interesse concreto alla decisione sul merito.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate integralmente, soprattutto quando la definizione deriva da una norma sopravvenuta e non dalla fondatezza accertata delle originarie censure.
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