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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24897/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce articolando tre motivi: 1) inosservanza dell'art. 546 c.p.p., per mancata motivazione rafforzata della condanna in riforma della sentenza assolutoria del giudice di pace; 2) violazione degli artt. 603 e 468 c.p.p. e dell'art. 29 d.lgs. n. 274/2000, perché il Tribunale avrebbe esaminato un testimone (Luca Ferilli) che la parte civile avrebbe dovuto citare in primo grado; 3) violazione dell'art. 597 c.p.p., sostenendo che l'appello proposto dalla parte civile poteva avere efficacia solo civile e quindi non poteva comportare una riforma degli aspetti penali della sentenza di proscioglimento

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la riforma operata dal Tribunale non si sia limitata alla sola valorizzazione della testimonianza di Ferilli ma abbia implicato anche una rivalutazione delle dichiarazioni della persona offesa, e che il Tribunale non ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria circa l'escussione della persona offesa, violando l'obbligo di rinnovazione quando l'appello modifica l'apprezzamento decisivo di prove dichiarative. Ha inoltre escluso fondamento del secondo motivo (confermando la possibilità per il giudice di assumere d'ufficio prove ai sensi dell'art. 507 c.p.p. anche se le parti sono decadute dal deposito delle liste), ma ha ritenuto fondato il terzo motivo: la parte civile, non avendo chiesto la citazione a mezzo ricorso ex art. 21 d.lgs. n. 274/2000, poteva impugnare la sentenza del giudice di pace soltanto agli effetti civili e non penalmente. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per gli effetti penali (eliminando la condanna penale) e l'ha annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per il nuovo giudizio civile.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    invocato per censurare la mancanza di una motivazione rafforzata della condanna in appello rispetto alla sentenza assolutoria di primo grado; la Corte ha ritenuto assorbito il motivo in funzione di valutazioni più ampie ma ne ha evidenziato rilievo nella necessità di rinnovazione dell'istruttoria quando l'apprezzamento delle prove dichiarative è mutato

  • art. 507 cod. proc. pen.

    riconosce il potere del giudice di assumere d'ufficio nuovi mezzi di prova; la Corte conferma che tale potere può essere esercitato anche rispetto a testimonianze per le quali siano scaduti i termini di presentazione delle liste testimoniali dalle parti

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis introdotto dalla legge 23/06/2017, n. 103)

    richiamato in riferimento alla disciplina sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: la Corte di cassazione (richiamando le Sezioni unite) impone la rinnovazione dell'istruttoria quando l'appello modifica l'apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative decisive

  • art. 468 cod. proc. pen.

    norma sui termini per il deposito delle liste testimoniali; la Corte chiarisce che la decadenza delle parti non impedisce al giudice di assumere d'ufficio prove ai sensi dell'art. 507

  • art. 29 d.lgs. n. 274/2000

    citato dal ricorrente per contestare l'ammissione in appello di testimonianze che, a suo dire, la parte civile avrebbe dovuto produrre in primo grado; la Corte richiama la corretta applicazione delle regole delle prove e dell'assunzione d'ufficio

  • art. 597 cod. proc. pen.

    richiamato con riguardo ai limiti dell'appello proposto dalla parte civile: la Corte ha ritenuto che la riforma penale della sentenza fosse illegittima se la parte civile non era legittimata ad impugnare agli effetti penali

  • art. 20 e art. 21 d.lgs. n. 274/2000

    la Corte distingue la citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero (art. 20) dalla richiesta di citazione proposta dalla persona offesa (art. 21). Solo quest'ultima autorizza la parte civile a proporre appello anche con efficacia penale; nel caso la citazione era stata disposta dal pubblico ministero, perciò l'appello della parte civile poteva avere solo efficacia civile

  • Sez. U. n. 22065 del 28/01/2021 (Cremonini)

    giurisprudenza di riferimento secondo cui il giudice di appello che riformi una sentenza assolutoria sulla base di diversa valutazione di prove dichiarative deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria anche d'ufficio

  • Altri precedenti giurisprudenziali citati (es. Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018; Sez. 5, n. 48696 del 19/09/2014; Sez. 5, n. 4695 del 05/12/2008)

    richiamati per consolidare i principi sulla ammissione d'ufficio delle prove, sui limiti dell'impugnazione della parte civile e sulla necessità di rinnovazione dell'istruttoria

Massime di principio

  • Se un giudice d'appello modifica l'apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative decisive rispetto alla sentenza di primo grado, è obbligatorio disporre la rinnovazione dell'istruttoria (ri-escussione dei testi e/o della persona offesa) anche d'ufficio
  • Il potere del giudice di assumere d'ufficio mezzi di prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p. può essere esercitato anche quando le parti sono decadute dal termine per il deposito delle liste testimoniali (art. 468 c.p.p.)
  • Nel processo dinanzi al giudice di pace la parte civile può impugnare una sentenza di proscioglimento anche agli effetti penali solo se la citazione a giudizio è stata chiesta dalla persona offesa con ricorso ex art. 21 d.lgs. n. 274/2000; se la citazione è stata disposta dal pubblico ministero, l'appello della parte civile ha efficacia soltanto civile
  • Se l'appello della parte civile ha avuto ad oggetto questioni che incidono sulla responsabilità penale, il difetto di legittimazione dell'appellante a svolgere l'impugnazione agli effetti penali porta all'annullamento senza rinvio della condanna penale eventualmente pronunciata in appello
  • In casi analoghi, chi ritiene decisiva la rinnovazione di prove dichiarative dovrebbe richiederla espressamente in appello; se il giudice di appello si basa su una diversa valutazione delle stesse prove senza rinnovazione, tale decisione è vulnerabile in cassazione

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