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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15189/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio in mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa. Con un unico motivo ha dedotto il difetto di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non era stata proposta con i motivi di appello e che, trattandosi di questione deducibile in quella sede, non può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità; non ricorreva inoltre alcuna ipotesi rilevabile d'ufficio o non proponibile in precedenza.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di reato per la quale è stata confermata la condanna e solo rideterminata la pena in appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 606 cod. proc. pen.

    implicato dal controllo di legittimità: non sono deducibili in cassazione questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni

  • art. 609 cod. proc. pen.

    richiamato implicitamente per il principio per cui in cassazione non possono proporsi questioni nuove non introdotte nei motivi di appello

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata in tema di sanzione economica conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente sottoposte al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non proponibili prima per ragioni oggettive.
  • La censura relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, quando sia deducibile in appello, deve essere prospettata in quella sede: se omessa, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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