Sentenza del 01/02/2021 n. 1048 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Interessi - motivazione - rinvio normativo - indicazione dichiarazione da cui scaturisce il debito - necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'atto di riscossione motivava la determinazione degli interessi con un semplice rinvio all'art. 30 del DPR n. 602/1973 (che rinvia ai tassi annualmente fissati da provvedimenti amministrativi). Si è discusso se il mero richiamo normativo fosse sufficiente oppure se fosse necessaria anche l'indicazione specifica della dichiarazione da cui scaturisce il debito tributario.
La decisione
il giudice ha ritenuto che il semplice rinvio all'art. 30 del DPR n. 602/1973 è sufficiente per motivare la determinazione degli interessi, atteso che il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato per legge e dipende da tassi fissati da provvedimenti amministrativi. Tuttavia, ha precisato che l'atto di riscossione deve comunque contenere il riferimento alle dichiarazioni o all'atto da cui deriva il debito d'imposta; in mancanza di tale indicazione l'atto risulta viziato e può essere annullato.
Norme richiamate
art. 30 DPR n. 602/1973
il rinvio a questa norma è considerato sufficiente per motivare la determinazione degli interessi poiché il criterio di liquidazione è predeterminato per legge e i tassi sono fissati annualmente da provvedimenti amministrativi
Cass. n. 20310/2020
giurisprudenza conforme che ha affermato la stessa distinzione: sufficienza del rinvio normativo per gli interessi, ma necessità di indicare la dichiarazione o l'atto che giustifica il credito tributario
Cass. n. 6812/2019
conferma l'orientamento secondo cui la motivazione è adeguata con il richiamo alla norma che disciplina il calcolo degli interessi, fermo restando l'obbligo di indicare la fonte dichiarativa del debito
Cass. n. 8508/2019
ulteriore conferma della necessità di collegare l'atto di riscossione alla dichiarazione o atto da cui scaturisce il debito, oltre al richiamo alla normativa sugli interessi
Cass. n. 32939/2019
ribadisce il principio: sufficienza del rinvio all'art. 30 per la liquidazione degli interessi e obbligo di indicazione della dichiarazione impositiva nell'atto di riscossione
Massime di principio
- Il richiamo normativo all'art. 30 DPR 602/1973 è valido per motivare la determinazione degli interessi perché il criterio di calcolo è stabilito per legge e dai provvedimenti amministrativi che fissano i tassi.
- L'atto di riscossione deve però indicare chiaramente la dichiarazione o l'atto amministrativo/tributario da cui deriva il debito d'imposta: l'assenza di tale indicazione rende la motivazione insufficiente e costituisce vizio formale dell'atto.
- Se l'atto indica solo la norma sugli interessi ma non la fonte dichiarativa del debito, il contribuente ha valide ragioni per proporre ricorso e ottenere l'annullamento dell'atto.
- Non è necessario riportare nei dettagli i tassi o le modalità di calcolo quando questi sono previsti e aggiornati da norme o provvedimenti esterni: è sufficiente il rinvio alla norma che li disciplina, purché sia indicata la fonte del debito.
- In fase di redazione degli atti di riscossione le amministrazioni devono sempre collegare la pretesa alle dichiarazioni/avvisi originari per evitare censure per carenza di motivazione.
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