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Sentenza

Sentenza n. 2/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento “- del provvedimento del 14.11.2024 (codice pratica P-TO/L/Q/2023/106852) con il quale la Prefettura di Torino - Sportello Unico per l’Immigrazione ha disposto la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; - di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, comunque connesso a quello impugnato”;

Giustizia amministrativa202500168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando la rinuncia al ricorso e l’assenza di opposizione della parte resistente. La decisione è stata adottata ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione dell’esito della controversia.

TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del 14 novembre 2024 con cui la Prefettura di Torino – Sportello Unico per l’Immigrazione aveva revocato il nulla osta alla conversione del suo permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, chiedendo inoltre l’annullamento degli atti presupposti e consequenziali. Prima della decisione di merito, il ricorrente ha dichiarato in udienza di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a.; l’amministrazione resistente non si è opposta.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 1, c.p.a.

    parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso

    La rinuncia al ricorso, non opposta dalla parte resistente, determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio deve essere dichiarato estinto

    La disposizione costituisce il fondamento processuale della declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    il giudizio deve essere dichiarato estinto

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa della pronuncia di estinzione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso dichiarata dal ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a., quando non è opposta dalla parte resistente, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare le spese di lite in considerazione dell’esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàPermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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