Sentenza del 14/03/2016 n. 965 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IVA - Cartella di pagamento - ruolo: obbligo di sottoscrizione e non di semplice "visto" - difetto di sottoscrizione del ruolo determina nullità anche degli atti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata la nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione. Poiché il ruolo costituisce il titolo esecutivo sul quale si fonda la cartella di pagamento, la nullità del ruolo si estende anche alla cartella e agli eventuali atti successivi che da esso dipendono.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità di una cartella di pagamento IVA fondata su un ruolo privo della prova di una sottoscrizione effettiva da parte del direttore dell’ufficio o di un funzionario munito di idonea delega. Il semplice "visto" del direttore non è stato ritenuto sufficiente, poiché l’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602/1973 richiede la sottoscrizione del ruolo, anche in forma digitale. L’onere di dimostrare tale sottoscrizione grava sull’ente creditore.
Norme richiamate
Art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
Il ruolo deve essere sottoscritto dal direttore dell’ufficio o da un funzionario delegato. La sottoscrizione può essere anche digitale, ma non può essere sostituita dal semplice visto o da una mera attestazione priva dell’effettiva sottoscrizione.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento è fondata su un ruolo, deve essere verificata la regolare sottoscrizione del ruolo da parte del soggetto competente o di un funzionario munito di valida delega.
- La produzione di un semplice visto, timbro o attestazione non dimostra necessariamente l’avvenuta sottoscrizione: l’ente deve fornire prova concreta della firma, anche digitale.
- L’onere della prova della regolare sottoscrizione del ruolo grava sull’ente creditore, non sul contribuente.
- Se il ruolo è nullo per difetto di sottoscrizione, la nullità può travolgere la cartella di pagamento e gli atti successivi fondati su quel ruolo.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare tempestivamente la validità del ruolo e chiedere all’amministrazione di produrre la prova della sottoscrizione e dell’eventuale delega.
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