Regolamento (UE) 2016/1933
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1933 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva, a livello اتح? Unione, il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) quale principio attivo esistente per i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni riportate nell’allegato, con particolare attenzione ai rischi, alle esposizioni e all’efficacia in sede di autorizzazione dei prodotti. Sono inoltre fissate la data di approvazione, la scadenza dell’approvazione e il requisito minimo di purezza del principio attivo valutato.
Approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fissando condizioni e data di approvazione.
Ambito di applicazione
Si applica all’approvazione, ai fini del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, del principio attivo tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) destinato all’impiego nei biocidi di tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali) e di tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria). Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l’allegato indica anche le condizioni specifiche per le autorizzazioni di biocidi contenenti la sostanza. Non disciplina altri tipi di prodotto oltre il 2 e il 3.
Approva il tetraidrossido di calcio e magnesio come principio attivo per biocidi di tipo 2 e 3
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1933 della Commissione approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi di tipo 2 e 3. L’approvazione si fonda sulla procedura di valutazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e tiene conto dei pareri scientifici dell’ECHA e delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
Contesto normativo e procedurale
La sostanza compare nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Essa era già stata esaminata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE per l’impiego nei prodotti del tipo 2, ossia disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali, e del tipo 3, ossia prodotti per l’igiene veterinaria. Il Regno Unito è stato designato come autorità di valutazione competente e ha trasmesso le relazioni di valutazione con raccomandazioni il 19 settembre 2011; successivamente, il comitato sui biocidi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha formulato il proprio parere il 14 aprile 2016.
Esito della valutazione e motivo dell’approvazione
Sulla base dei pareri ricevuti, la Commissione ritiene lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 contenenti la sostanza soddisfino le prescrizioni dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, a condizione che siano rispettate specifiche condizioni d’uso. Per questo motivo il principio attivo viene approvato, ma non in modo incondizionato: l’autorizzazione dei prodotti contenenti la sostanza dovrà tenere conto di determinati profili di rischio ed efficacia.
Ambito dell’approvazione e dati identificativi
L’allegato identifica il principio attivo come tetraidrossido di calcio e magnesio, con denominazione IUPAC "tetraidrossido di calcio e magnesio", numero CE 254-454-1 e numero CAS 39445-23-3. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è fissato in 800 g/kg; è precisato che tale valore corrisponde al tenore di Ca e Mg espresso come Ca(OH)2 e Mg(OH)2, con valori tipici di Mg(OH)2 nell’idrato di calce dolomitica compresi tra il 15% e il 40%.
Condizioni specifiche per le autorizzazioni dei biocidi
Per i biocidi di tipo 2, l’autorità competente che valuta il prodotto deve prestare particolare attenzione a:
- esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo;
- rischi individuati per gli usi esaminati, con particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
Per i biocidi di tipo 3, l’attenzione deve essere rivolta a:
- esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo;
- rischi individuati per gli usi esaminati, con particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Decorrenza e durata dell’approvazione
La data di approvazione è fissata al 1° maggio 2018 e la scadenza al 30 aprile 2028. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rilievi operativi per il professionista
Per gli operatori del settore biocidi, il testo è rilevante soprattutto in sede di autorizzazione del prodotto: l’approvazione del principio attivo non esonera dalla verifica puntuale degli usi dichiarati, dei profili di esposizione e dei rischi per le categorie di utilizzatori indicate. La conformità dovrà essere valutata alla luce delle condizioni specifiche dell’allegato e del quadro generale del regolamento (UE) n. 528/2012.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, ma solo nel rispetto delle specifiche e condizioni indicate nell’allegato.
Specifiche tecniche e identificazione della sostanza
L’allegato identifica la sostanza con la denominazione IUPAC "tetraidrossido di calcio e magnesio", numero CE 254-454-1 e numero CAS 39445-23-3. È previsto un grado minimo di purezza del principio attivo pari a 800 g/kg, con nota tecnica secondo cui il valore rappresenta il tenore di Ca e Mg espresso come Ca(OH)2 e Mg(OH)2; i valori tipici di Mg(OH)2 nell’idrato di calce dolomitica sono compresi tra il 15% e il 40%.
Decorrenza dell’approvazione e durata
L’allegato indica la data di approvazione al 1° maggio 2018 e la scadenza dell’approvazione al 30 aprile 2028.
Condizioni per le autorizzazioni di biocidi di tipo 2
Per i biocidi di tipo 2, l’autorizzazione deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non considerato nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo; inoltre, in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, va prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
Condizioni per le autorizzazioni di biocidi di tipo 3
Per i biocidi di tipo 3, l’autorizzazione deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non considerato nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo; inoltre, in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, va prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base normativa e contesto procedurale
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il testo richiama il percorso di valutazione nell’ambito del programma sui principi attivi esistenti, la valutazione svolta dal Regno Unito come autorità competente e il parere del comitato sui biocidi dell’ECHA del 14 aprile 2016, che hanno portato alla conclusione che la sostanza può soddisfare le prescrizioni dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché rispettate determinate condizioni.
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