Cassazione Penale, Ordinanza n. 29828/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha condannato altresì al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati sensibili in ragione di uno dei titoli di reato trattati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte territoriale che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Lucca il 9 marzo 2021 alla pena di anni tre di reclusione per i capi relativi al getto di cose pericolose, riqualificato ai sensi dell'art. 424, commi primo e secondo, c.p., e al tentativo di lesioni personali aggravate. Il ricorso era articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di cui all'art. 424 c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di riconoscimento di una scriminante e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di lesioni personali tentate; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata specifica infraquinquennale; 4) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sull'entità della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, per un verso, diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e, per altro verso, riproduttivi di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione completa e immune da vizi logici, oltre che attinenti al trattamento sanzionatorio adeguatamente motivato.
Norme richiamate
art. 424 c.p.
Richiamato come base della riqualificazione del fatto relativo al getto di cose pericolose; la Corte di merito aveva ritenuto integrato il delitto, e la Cassazione non ha ravvisato vizi di legittimità nella relativa motivazione.
art. 606 lett. e) c.p.p.
È la norma evocata come parametro del vizio di motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di un reale vizio denunciabile in cassazione.
art. 52 d.lgs. 196/03
Richiamato per l'oscuramento dei dati sensibili nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una nuova valutazione del fatto o della prova già compiuta dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni già dedotte in appello e affrontate con motivazione completa, coerente e immune da manifeste illogicità.
- La motivazione della sentenza di merito sul riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato e sul trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione se sorretta da percorso argomentativo logicamente corretto e giuridicamente adeguato.
- Il diniego delle attenuanti generiche, la valutazione della recidiva e la determinazione della pena non sono censurabili in cassazione se il giudice di merito ha dato conto in modo sufficiente delle ragioni della decisione.
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