Cassazione Penale, Sentenza n. 24128/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la revoca della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il G.I.P. aveva ritenuto che i nuovi delitti fossero stati commessi nel quinquennio dall'irrevocabilità della precedente condanna (irrevocabile il 21/09/2021), mentre i fatti indicati come causa di revoca erano del 17/10/2020 e 16-24/11/2020 e quindi anteriori all'irrevocabilità, sicché non potevano integrare la fattispecie dell'art.168, primo comma, n.1 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando un errore formale nella parte finale dell'ordinanza (riferimento al "quinquennio"), la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato avesse correttamente richiamato e applicato l'art.168, primo comma, n.2 c.p.: è intervenuta una successiva condanna irrevocabile (14/06/2023) per reati commessi anteriormente, e la pena cumulata con quella precedentemente sospesa supera i limiti stabiliti dall'art.163 c.p., giustificando la revoca della sospensione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen.
art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale se il condannato commette un nuovo delitto nel quinquennio dall'irrevocabilità della precedente condanna; la Corte ha osservato che tale richiamo nell'ordinanza era formalmente errato nella parte finale
art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.
art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.
Consente la revoca quando il condannato riporti un'altra condanna per delitto anteriormente commesso e la pena cumulata supera i limiti dell'art.163; la Corte ha ritenuto che questo fosse il corretto fondamento della revoca
art. 163 cod. pen.
Stabilisce i limiti di pena rilevanti per l'applicazione della sospensione condizionale; la cumulazione delle pene ha oltrepassato tali limiti, giustificando la revoca ai sensi dell'art.168 n.2
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione; applicata alla parte ricorrente
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale può essere motivata su diverse basi dell'art.168 c.p. (n.1 o n.2); un riferimento formale errato a una delle ipotesi non invalida il provvedimento se esiste un fondamento giuridico corretto e adeguatamente motivato
- Per l'applicazione della fattispecie del 'quinquennio' (art.168 n.1) è rilevante la data di irrevocabilità della sentenza; tuttavia una successiva condanna irrevocabile per fatti commessi anteriormente può operare ai sensi dell'art.168 n.2 se la cumulazione delle pene supera i limiti di cui all'art.163
- In sede di impugnazione è necessario dimostrare che nessuna delle ipotesi previste dall'art.168 sia concretamente integrata; contestare solo un riferimento formale senza invalidare il fondamento reale della revoca è insufficiente
- Errori di forma o imprecisioni nella motivazione non determinano automaticamente l'annullamento in cassazione se il provvedimento è sorretto da una corretta ricostruzione giuridica e fattuale
- In caso di rigetto del ricorso di cassazione il ricorrente rischia la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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