Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2008, rideterminando il reddito imponibile sulla base di incrementi patrimoniali e di spese correlate a beni indice di capacità contributiva (un immobile, tre autovetture e rate di mutuo). Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento in primo grado, ma in appello l'Ufficio aveva ridotto l'importo accertato e la CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento nei limiti residui. In cassazione il contribuente ha dedotto, in sintesi: la violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, poiché la riduzione dell'accertamento avrebbe fatto venir meno lo scostamento del 25% per due anni d'imposta; l'omesso esame di disponibilità finanziarie derivanti dalla compravendita della precedente abitazione; l'omesso esame di fatti relativi agli anni 2006-2007 e della dedotta violazione del contraddittorio; la violazione dell'art. 2729 c.c. per la presunzione di maggior reddito fondata su oneri riferibili al mantenimento di beni intestati alla moglie; l'omessa considerazione della violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e del termine dilatorio di 60 giorni; l'omessa motivazione sulla compensazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti tutti gli altri. Ha affermato che, nel caso concreto, l'accertamento sintetico fondato sul redditometro difettava di un presupposto legittimante essenziale: lo scostamento del reddito dichiarato per due periodi d'imposta. Poiché l'Ufficio aveva ridotto in corso di causa il maggior reddito accertato per il 2008, il divario rispetto ai redditi dichiarati per il biennio considerato non raggiungeva più la soglia normativa. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente e annullando l'avviso. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 600/1973
Per l'accertamento sintetico ante riforma 2010 servono elementi certi di capacità contributiva, uno scostamento di almeno un quarto tra reddito accertabile e dichiarato e la non congruità del reddito per due o più periodi d'imposta; il requisito biennale è un presupposto di legittimità dell'atto e deve risultare anche alla luce degli sviluppi successivi dell'accertamento.
art. 360 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la presunzione di maggior reddito fondata su elementi di fatto; la Corte non entra nel merito perché assorbe il motivo.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
Richiamato dal ricorrente per dedurre la violazione del contraddittorio e del termine dilatorio; motivo assorbito.
art. 384 c.p.c.
La Corte, ravvisata l'assenza di ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel redditometro disciplinato dall'art. 38 d.P.R. 600/1973, nella formulazione anteriore alla riforma del 2010, l'accertamento sintetico richiede cumulativamente: disponibilità di beni o servizi indice di capacità contributiva, scostamento almeno pari a un quarto tra reddito accertabile e dichiarato, e incongruità del reddito per due o più periodi d'imposta.
- Il requisito dello scostamento biennale non è un mero presupposto iniziale dell'attività istruttoria, ma un elemento di legittimità dell'avviso: se, per effetto di riduzioni dell'accertamento, il divario non permane per due annualità, l'atto non può reggere.
- Quando l'avviso sintetico richiama espressamente un biennio di riferimento, la sopravvenuta modifica dell'importo accertato in giudizio impone di verificare se il requisito temporale della non congruità resti effettivamente integrato; in mancanza, l'accertamento va annullato.
- Se la cassazione può essere decisa senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può pronunciare direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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