Cassazione Penale, Sentenza n. 34375/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo per la messa alla prova, sostenendo che il mancato consenso/adempimento del programma era giustificato dalla sopravvenuta detenzione che gli impedì di avere contezza dei rinvii disposti dal Tribunale durante il periodo pandemico e che tali rinvii non furono comunicati al ricorrente né dal difensore; contestazione anche della denegata concessione delle attenuanti generiche, ritenute non valutate adeguatamente dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la revoca dell'ordinanza di sospensione (ai sensi dell'art. 464 octies c.p.p.) fosse immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione e che, non essendo stata impugnata tempestivamente con tale rimedio, la decisione sulla revoca sia divenuta definitiva e non più deducibile in sede di appello. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto il motivo generico e aspecifico: la difesa non ha indicato elementi concreti utili al riconoscimento e non ha efficacemente confutato la motivazione della Corte di appello, che aveva ritenuto ostative alla concessione delle generiche le connotazioni della condotta contestata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000, oltre alle disposizioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma che disciplina il reato ascritto all'imputato (resistenza). Utilizzata per descrivere la fattispecie per cui il procedimento era in corso.
art. 464 octies cod. proc. pen.
art. 464 octies, comma 3, c.p.p.
La revoca dell'ordinanza di sospensione per messa alla prova è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione; in mancanza di impugnazione il provvedimento si cristallizza e non può essere dedotto in sede di appello.
art. 586 cod. proc. pen.
Regola residuale che consente di contestare con l'appello le ordinanze non altrimenti impugnabili; qui la Corte ha ritenuto che non operi quando la legge prevede un rimedio specifico (immediatezza del ricorso per cassazione per la revoca dell'ordinanza).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenti statuizioni sulla condanna alle spese e ad altre somme a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
Sez. U, sent. n. 33216 del 31/03/2016 (Rigacci)
Giurisprudenza richiamata a confermare che il rigetto della richiesta di messa alla prova non è autonomamente impugnabile salvo quanto previsto dall'art. 586 c.p.p., mentre la revoca dell'ordinanza di ammissione è rimessa al ricorso per cassazione come rimedio specifico.
Massime di principio
- La revoca dell'ordinanza di sospensione per messa alla prova è un provvedimento immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione: se non impugnata tempestivamente, la revoca diventa definitiva e non può essere sollevata successivamente in sede di appello.
- Le doglianze relative alla mancata comunicazione di rinvii o ad eventi sopravvenuti (es. detenzione, pandemia) devono essere tempestivamente e specificamente dedotte nei rimedi previsti; la sola menzione generica in appello non è sufficiente per rimettere in discussione una revoca non impugnata.
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario indicare elementi concreti e circostanziati che giustifichino la diminuzione della responsabilità; affermazioni vaghe o prive di specificità vengono dichiarate inammissibili o non persuasive.
- Il difensore di fiducia ha l'onere di curare le comunicazioni di udienza e i conseguenti adempimenti: la mancata informazione dell'imputato per cause sopravvenute richiede comunque che la difesa segnali tempestivamente eventuali impedimenti agli organi procedenti o impugni gli atti nei termini previsti.
- La regola residuale dell'art. 586 c.p.p. opera solo per le ordinanze non altrimenti impugnabili; quando la legge individua un rimedio specifico (immediatezza del ricorso), quel rimedio prevale e impedisce di ricorrere alla disciplina residuale.
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