Cassazione Penale, Sentenza n. 16955/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sabellico, carabiniere scelto in servizio alla Stazione di Tor Bella Monaca, fu condannato per peculato per essersi appropriato di un telefono cellulare appartenente a Samir Legisi durante un'operazione di polizia del 17/11/2011, avendolo portato nel proprio appartamento di servizio e usandolo per telefonate private. Impugnò la sentenza di condanna deducendo: nullità per violazione dell'art. 525 c.p.p. circa l'utilizzabilità di atti assunti da collegio diverso; insussistenza del peculato perché il telefono non sarebbe bene pubblico né in disponibilità per ragione d'ufficio; mancato inquadramento come peculato d'uso; richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art. 351 (violazione della pubblica custodia); omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. e mancata considerazione degli indici di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo relativo alla nullità processuale (art. 525 c.p.p.), ritenendo che l'assenza di espresso dissenso valga come consenso implicito all'utilizzazione delle prove acquisite da collegio diverso. Tuttavia ha accolto il motivo sostanziale: i fatti, così come accertati, vanno più correttamente qualificati come furto (art. 624 c.p.) e non peculato (art. 314 c.p.), poiché il telefono fu preso invito domino prima che la sua disponibilità fosse acquisita per ragione d'ufficio. Per effetto della ricualificazione in furto e in mancanza di querela (e di ipotesi che rendano il reato procedibile d'ufficio secondo la riforma del d.lgs. 10/10/2022, n.150), la sentenza impugnata è stata annullata. Le ulteriori censure non sono state esaminate per assorbimento dalla decisione sulla qualificazione del fatto.
Norme richiamate
art. 525 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la mancata obiezione delle parti rispetto all'utilizzazione di prove assunte da collegio diverso equivale a consenso implicito; quindi nessuna nullità automatica per la diversa composizione del collegio quando non vi sia opposizione.
art. 314 cod. pen. (peculato)
l'appropriazione del denaro o della cosa mobile altrui che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio possiede, o di cui ha comunque la disponibilità, 'per ragione del suo ufficio o servizio'
Per integrare il peculato è necessario che il pubblico ufficiale abbia la disponibilità della cosa per ragioni legate all'ufficio o al servizio (comportamenti uti dominus legati all'esercizio di poteri o doveri funzionali). Nel caso di specie tale requisito non era soddisfatto.
art. 316 cod. pen.
nell'esercizio delle funzioni o del servizio
Distinzione normativa rispetto ad altre fattispecie: art. 316 richiede l'uso della cosa nell'esercizio delle funzioni/servizio; la decisione utilizza il confronto per chiarire i confini tra reati che coinvolgono beni in disponibilità pubblica.
art. 624 cod. pen. (furto)
La Corte ha ricondotto i fatti alla fattispecie di furto, perché l'impossessamento avvenne invito domino prima che la cosa fosse acquisita per ragione d'ufficio. Poiché il furto è, di regola, procedibile a querela di parte, l'assenza della querela ha reso necessaria l'annullamento della condanna.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma art. 624 c.p.)
a decorrere dal 30 dicembre 2022
La modifica normativa ha ribadito/ridefinito la procedibilità del reato di furto, con conseguente rilevanza processuale: dopo l'entrata in vigore la mancata querela impedisce la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi ordinarie, principio applicato dalla Corte per annullare la precedente condanna.
art. 351 cod. pen. (richiamato dalla difesa)
La difesa aveva chiesto la riqualificazione per violazione della pubblica custodia; la Corte non ha ritenuto necessaria l'applicazione di questa norma dato che la ricostruzione dei fatti portava alla qualificazione come furto.
art. 131-bis cod. pen. e art. 133 cod. pen.
La difesa chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità/mitigazione ex art. 131-bis e la valutazione degli indici di cui all'art. 133; la Corte non ha affrontato nel merito tali richieste perché la ricualificazione del fatto in furto e l'annullamento per difetto di querela hanno reso superflua la loro valutazione.
Massime di principio
- Per configurare il peculato è necessario che il pubblico ufficiale abbia la disponibilità della cosa per ragione dell'ufficio o del servizio; se l'impossessamento avviene invito domino prima che la cosa entri nella disponibilità dell'amministrazione la fattispecie più corretta è il furto.
- La mancata opposizione delle parti all'utilizzazione di atti o prove assunte da un collegio diverso può essere considerata consenso implicito, escludendo la nullità, salvo specifiche eccezioni o richieste formali di rinnovazione dell'istruttoria.
- La riqualificazione del fatto dal giudice superiore può assorbire e rendere inammissibili o non pertinenti altre censure difensive (es. richieste di applicazione di circostanze attenuanti o qualificazioni alternative).
- Dopo la riforma legislativa, la procedibilità del reato di furto è, in linea di principio, subordinata alla querela di parte; se una condanna penale viene ricondotta a furto e non sussiste querela o condizioni che rendano il reato procedibile d'ufficio, la sentenza può essere annullata.
- In casi simili è cruciale dimostrare se e quando la cosa sia stata posta sotto la custodia ufficiale (sequestro, presa in consegna): la presenza o assenza di atti formali di acquisizione determina l'opportunità dell'inquadramento come peculato o come furto.
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