Cassazione Penale, Sentenza n. 22582/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduce vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.): la Corte d'Appello ha assolto l'imputato ritenendo inattendibile la persona offesa e avendo rilevato presunte difformità tra la querela e la testimonianza in dibattimento nonché assenza di riscontri. Si censura l'uso, da parte della Corte territoriale, del contenuto della querela ai fini decisionali e la mancata o carente valutazione motivata della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto della parte offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo viziata la motivazione della Corte d'Appello. Ha affermato che la querela, acquisita ai soli fini della procedibilità, non può essere usata per la prova salvo i casi previsti dall'art. 512 c.p.p.; ha rilevato che la Corte territoriale non ha spiegato in cosa consistessero le difformità addebitate alla vittima né su quali elementi si fondasse l'affermazione che la stessa non potesse individuare l'aggressore. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quel giudice anche la quantificazione delle spese.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di lesioni personali, oggetto del procedimento originario.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento del ricorso per cassazione per vizio di motivazione; consente la censura sulla motivazione della sentenza impugnata.
art. 431 cod. proc. pen.
Disciplina la lettura in dibattimento di alcuni atti; richiamato per il principio che la querela inserita nel fascicolo per il dibattimento è normalmente utilizzabile solo ai fini della procedibilità.
art. 511 cod. proc. pen.
Norma collegata alle letture consentite in dibattimento; usata per confermare i limiti di utilizzazione della querela ai fini decisionali.
art. 512 cod. proc. pen.
Stabilisce l'eccezione: la querela può essere utilizzata anche come prova se risulta impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela; la Corte ha richiamato che, in assenza di questo presupposto, la querela non può giustificare la svalutazione della testimonianza in dibattimento.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulle dichiarazioni contraddittorie dei testimoni; la Corte di Cassazione ha ricordato che tale regola non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono costituire da sole prova di responsabilità penale se accompagnate da adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 21665/2018; Sez.5, n. 51711/2014; Sez. U, n. 41461/2012)
Richiami giurisprudenziali che precisano: a) i limiti di utilizzazione della querela in dibattimento; b) la possibilità che la persona offesa, se credibile e con racconto intrinsecamente affidabile, possa costituire base unica per l'affermazione di responsabilità, previa motivazione rigorosa.
Massime di principio
- La querela acquisita nel fascicolo per il dibattimento è normalmente utilizzabile solo ai fini della procedibilità e non può essere sfruttata come elemento probatorio salvo il caso previsto dall'art. 512 c.p.p. (impossibilità di sentire l'autore della querela).
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e intrinsecamente attendibili, costituire da sole fondamento della responsabilità penale; tuttavia il giudice deve motivare in modo rigoroso sia sulla credibilità soggettiva del dichiarante sia sull'attendibilità intrinseca del racconto.
- Il giudice di merito non può limitarsi ad affermazioni generiche di 'inattendibilità' o 'contraddittorietà': deve indicare concretamente le difformità rilevate e spiegare perché esse inficiano il racconto, con riferimento alle risultanze istruttorie.
- L'assenza di riscontri non determina automaticamente l'assoluzione quando la persona offesa è l'unico soggetto che riferisce il fatto; è necessaria una valutazione argomentata sulla qualità del racconto e sulle possibilità reali di identificazione da parte della vittima.
- Se la corte territoriale modifica la valutazione fattuale del primo grado (ad es. sostenendo che la vittima non poteva vedere l'autore), è tenuta a illustrare le risultanze probatorie che giustificano tale conclusione (es. elementi del dibattimento, dichiarazioni di testimoni, condizioni ambientali).
- La motivazione apparente o illogica sulla valutazione delle fonti dichiarative è motivo idoneo all'annullamento con rinvio: il giudice di legittimità richiede un percorso argomentativo coerente e non valutazioni assertive.
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