Cassazione Civile, Ordinanza n. 04686/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una titolare di impresa di ristorazione contro un Comune, deducendo che un canale inserito nel sistema fognario comunale e adiacente al fondo dell'attività emanasse odori nauseabondi percepibili anche all'interno del locale, con conseguente allontanamento della clientela e crisi economica dell'azienda. In primo grado il Tribunale ha ricondotto la domanda all'art. 2051 c.c., ma ha rigettato la pretesa per mancata prova del nesso causale tra il canale e i danni lamentati. In appello le parti attrici hanno censurato la valutazione delle risultanze tecniche, il rigetto delle prove testimoniali e della c.t.u. contabile, e la mancata affermazione della responsabilità del Comune ex artt. 2043 e 2051 c.c. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. In cassazione la società subentrata ha proposto un unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 111 Cost., nonché omessa/insufficiente motivazione e erronea lettura della CTU e degli accertamenti ARPA, sostenendo che il Comune rispondesse come custode e che fosse sufficiente provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno; ha inoltre lamentato il mancato esame delle richieste istruttorie e della c.t.u. contabile per la quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, la violazione del requisito di specifica e chiara esposizione dei fatti di causa e delle posizioni processuali, poiché i motivi mescolavano in modo indistinto fatti, risultanze istruttorie, documenti e argomentazioni; dall'altro, ha riscontrato difetto di autosufficienza e di specificità perché il ricorso assumeva come pacifica la natura comunale del canale senza indicare gli elementi che avrebbero dovuto dimostrarla, mentre dai giudici di merito risultava la natura di canale naturale o comunque non inserito nel sistema fognario comunale, con conseguente esclusione della custodia del Comune e della responsabilità ex art. 2051 c.c. Inoltre, poiché difettava la prova sull'an debeatur, le censure sul quantum e sul mancato espletamento della c.t.u. contabile e delle altre prove sono state ritenute prive di interesse o di decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità da cosa in custodia presuppone che il bene sia effettivamente nella custodia del convenuto; nel caso concreto è stata esclusa perché il canale non risultava inserito nel sistema fognario comunale e dunque non era provata la custodia del Comune.
art. 2043 c.c.
È stata evocata dalla parte ricorrente come titolo di responsabilità aquiliana, ma la Corte non ne ha ravvisato la fondatezza in difetto di prova del fatto costitutivo del danno e del nesso causale.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla pretesa illogicità della motivazione, ma non ha condotto all'accoglimento della censura.
art. 360 c.p.c. n. 3
Invocato per violazione e falsa applicazione di legge; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 360 c.p.c. n. 5
Invocato per omesso/insufficiente esame di fatti decisivi; la censura è stata dichiarata inammissibile nel contesto della non specificità del ricorso.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa, delle posizioni processuali, della causa petendi, del petitum e degli argomenti dei giudici di merito, senza richiedere alla Corte una ricostruzione estrattiva dal coacervo del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto per il rigetto/inammissibilità del ricorso.
Cass. n. 13312/2018
Richiamata come precedente sulla necessità di una chiara esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione.
Cass. Sez. U. n. 4315/2020
Richiamata in tema di declaratoria dei presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la parte deve offrire una esposizione chiara e autosufficiente dei fatti di causa, delle domande, delle difese e delle decisioni di merito; non è consentito demandare alla Corte una ricostruzione selettiva e complessa del materiale processuale.
- La censura che presuppone la responsabilità ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare in modo specifico la custodia del bene in capo al convenuto e il nesso causale tra cosa e danno; in difetto di prova della custodia, la domanda è destinata a cadere.
- Quando manca la prova sull'an debeatur, le doglianze sulla quantificazione del danno e sulla mancata ammissione di ulteriori mezzi istruttori sono prive di decisività o di interesse.
- Le contestazioni fondate su vizi di motivazione o sulla diversa lettura delle risultanze istruttorie non sono idonee a superare l'inammissibilità se il ricorso difetta di specificità, autosufficienza e precisa individuazione degli elementi di fatto rilevanti.
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