Cassazione Civile, Ordinanza n. 04087/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di medici che, avendo frequentato tra il 1995 e il 2007 corsi di specializzazione post lauream presso un'università, avevano svolto attività nelle strutture sanitarie e chiedevano il riconoscimento dell'adeguamento mai corrisposto della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. In particolare domandavano sia l'incremento annuale correlato al costo della vita, sia la rideterminazione triennale dell'importo in base all'evoluzione della contrattazione collettiva del settore. Il tribunale aveva accolto la domanda limitatamente all'adeguamento triennale, nei limiti della prescrizione decennale, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione respingendo integralmente le pretese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e delle direttive CEE richiamate, sostenendo il diritto agli adeguamenti; violazione dell'art. 2946 c.c. per mancata individuazione del dies a quo della prescrizione; violazione dell'art. 434 c.p.c. perché l'appello delle amministrazioni sarebbe stato aspecifico; violazione di varie norme interne e eurounitarie perché il blocco degli adeguamenti avrebbe inciso solo sulla rivalutazione annuale e non su quella triennale; violazione del diritto UE e mancato riconoscimento del risarcimento del danno per tardiva/inesatta attuazione della normativa europea e per inadeguata remunerazione degli specializzandi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso successivo qualificato come incidentale. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 434 c.p.c., osservando che l'appello delle amministrazioni conteneva una chiara critica alla decisione di primo grado e quindi era specifico e ammissibile. Nel merito ha richiamato l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite secondo cui per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 la borsa di studio non è soggetta né all'adeguamento annuale né a quello triennale previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, per effetto del blocco legislativo degli aggiornamenti. Ha inoltre ribadito che l'attività dei medici specializzandi non si inquadra in un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, ma in un rapporto di diritto privato autonomamente regolato dalla legge, e che lo Stato italiano aveva già adempiuto agli obblighi eurounitari con il d.lgs. n. 257 del 1991; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 costituisce una scelta discrezionale del legislatore, non imposta dal diritto UE e non retroattivamente applicabile. La censura sulla prescrizione è stata ritenuta superflua perché assorbita dal rigetto delle domande di merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
La borsa di studio dei medici specializzandi prevista dalla norma non dà diritto, per le annualità considerate, né all'adeguamento annuale né a quello triennale, in ragione del blocco legislativo successivamente intervenuto.
direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76 e 93/16/CEE
Non fondano, per i periodi considerati, un diritto all'applicazione retroattiva del meccanismo di retribuzione invocato dai ricorrenti, poiché la normativa interna del 1991 è stata ritenuta idonea ad attuare gli obblighi europei.
art. 297 TFUE
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura eurounitaria, ma la Corte esclude la sussistenza di una violazione del diritto dell'Unione.
art. 2946 c.c.
La questione sulla decorrenza della prescrizione è stata ritenuta assorbita dal rigetto nel merito delle domande.
art. 434 c.p.c.
L'appello è sufficiente se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati con una parte argomentativa idonea a confutare la sentenza impugnata, senza necessità di formule sacramentali.
artt. 342 e 434 c.p.c.
La Corte ribadisce che, nel testo riformato, l'impugnazione deve esprimere in modo chiaro le ragioni di critica alla decisione impugnata, ma non richiede un progetto alternativo di sentenza.
d.l. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5
Concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio per il periodo considerato.
l. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36
È parte della sequenza normativa che ha sterilizzato gli aggiornamenti della borsa di studio.
l. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33
Conferma e interpreta il blocco degli adeguamenti.
l. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66
Richiamata come norma che concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio.
l. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12
Richiamata come norma che concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio.
l. n. 488 del 1999, art. 22
Richiamata come norma che concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio.
l. n. 289 del 2002, art. 36
Richiamata come norma che concorre al blocco degli adeguamenti della borsa di studio.
d.lgs. n. 368 del 1999, artt. 37-42, 46
Non costituisce il primo effettivo recepimento imposto dal diritto eurounitario in materia di remunerazione dei medici specializzandi, ma una scelta discrezionale del legislatore nazionale, applicabile solo dal 2006/2007 in avanti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente di richiamare, nella motivazione, il recente precedente delle Sezioni Unite sul tema.
art. 335 c.p.c.
Il secondo ricorso proposto avverso la medesima sentenza è stato riunito al primo.
art. 333 c.p.c.
Fondamento processuale della conversione del secondo ricorso in ricorso incidentale nei procedimenti con pluralità di parti.
art. 371 c.p.c.
Il secondo ricorso notificato contro la stessa sentenza deve essere proposto nello stesso procedimento come ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 288 TFUE
Richiamato dai ricorrenti nel ricorso incidentale a sostegno della dedotta violazione del diritto UE, ma senza esito favorevole.
art. 189, comma 3, Trattato C.E.E.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme eurounitarie asseritamente violate.
Massime di principio
- L'impugnazione in appello è specifica quando consente di individuare con chiarezza le questioni e i punti della sentenza contestati e contiene una confutazione, anche sintetica, delle ragioni del primo giudice; non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
- Per i medici specializzandi iscritti negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006, la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 non è soggetta né all'adeguamento annuale né a quello triennale, poiché tali meccanismi risultano bloccati dalla legislazione successiva.
- La disciplina della formazione specialistica dei medici non coincide necessariamente con un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato: si tratta di un rapporto di diritto privato con autonoma regolazione legale, sottratto alla trasposizione automatica delle regole del lavoro.
- Il d.lgs. n. 257 del 1991 è stato ritenuto sufficiente ad attuare gli obblighi eurounitari sull'adeguata remunerazione degli specializzandi; il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 esprime una scelta legislativa interna più favorevole, non imposta dal diritto UE e non retroattiva.
- Quando la domanda principale è infondata nel merito, la questione sulla prescrizione del diritto azionato può restare assorbita e non richiede autonoma decisione.
- In presenza di un quadro normativo e giurisprudenziale complesso, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di cassazione.
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