Sentenza n. 936/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025, per l’importo di 500 euro oltre alle spese di lite. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza all’amministrazione e decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere eseguito la sentenza il 4 dicembre 2025, mediante accreditamento dell’importo nel borsellino elettronico del ricorrente, senza opposizione di quest’ultimo. Il Ministero ha inoltre chiesto la compensazione delle spese, sostenendo che la proposizione di distinti ricorsi per ottemperanza, relativi ad annualità diverse e non coordinati tra loro, avesse carattere emulativo e sleale e avesse determinato un ingiustificato incremento dei costi processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché l’amministrazione aveva integralmente eseguito il giudicato durante il processo e il ricorrente non aveva contestato tale esecuzione. Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, ritenendo congrua e idonea a remunerare anche l’attività svolta nel presente giudizio la somma già liquidata al difensore antistatario nel precedente giudizio di ottemperanza, considerata la sostanziale analogia delle controversie e la serialità dei ricorsi patrocinati dal medesimo difensore. La serialità e la standardizzazione delle attività difensive giustificano una riduzione proporzionale del compenso per ciascun giudizio, anche alla luce dell’art. 4, comma 2, del d.m. 55/2014, relativo alle posizioni processuali identiche. Il contributo unificato, ove effettivamente dovuto e versato, è stato posto a carico dell’amministrazione e rimborsato al ricorrente.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
intervallo minimo di 120 giorni
Il termine di 120 giorni opera quale periodo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali esecutivi che comportano il pagamento di somme.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo
La serialità di ricorsi con posizioni processuali identiche può giustificare una riduzione proporzionale del compenso riferibile a ciascun giudizio, in ragione della standardizzazione delle modalità di gestione e della ripartizione dell’impegno professionale su una pluralità di cause.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del processo, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e il ricorrente non contesta l’avvenuta esecuzione.
- Nella liquidazione delle spese processuali, la proposizione di una pluralità di ricorsi analoghi o seriali può giustificare una riduzione del compenso per ciascun giudizio, quando la standardizzazione delle attività e la sostanziale identità delle posizioni riducano l’impegno professionale marginale riferibile alle singole controversie.
- In presenza di ricorsi per ottemperanza distinti ma sostanzialmente analoghi, la precedente liquidazione delle spese in favore del difensore può essere considerata idonea a remunerare anche l’attività difensiva svolta nel giudizio successivo, con conseguente compensazione delle spese, salvo il rimborso del contributo unificato effettivamente versato.
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