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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39586/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per evasione: l'imputato era stato ritenuto colto fuori dalla propria abitazione durante la detenzione domiciliare. In appello si deduceva, in via principale, violazione delle norme processuali (artt. 591, 581 e 592 c.p.p.) per presunta erronea dichiarazione di inammissibilità dei motivi di appello, nonostante questi avessero, nelle linee essenziali, dedotto lo stato di necessità (art. 54 c.p.) per essersi recato al supermercato ad acquistare beni di prima necessità. Il ricorrente sosteneva che i motivi di appello avevano indicato i punti contestati della sentenza di primo grado, spiegando il dissenso e chiedendo una diversa decisione; in particolare si sosteneva che attendere il giorno successivo avrebbe significato subire il digiuno e che il fratello convivente non era tenuto a fare la spesa per lui.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che i motivi d'appello non avessero specificamente e concretamente contestato la ricostruzione fattuale e giuridica del giudice di primo grado, in particolare non avessero dimostrato l'esistenza, nel caso concreto, di uno stato di necessità caratterizzato da "una situazione di pericolo" con "carattere di indilazionabilità e cogenza" tale da non lasciare alternative alla violazione della legge. La sentenza ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54 cod. pen. (stato di necessità)

    una situazione di pericolo avente un "carattere di indilazionabilità e cogenza da non lasciare all'agente alternativa diversa dalla violazione di legge"

    La Corte ha richiamato che lo stato di necessità richiede una situazione di pericolo effettiva, urgente e senza alternative; l'appellante doveva dimostrare come tali presupposti si verificassero nel caso concreto, non limitandosi a considerazioni generiche di "disumanità".

  • art. 591, art. 581, art. 592 cod. proc. pen.

    Richiamate dal ricorrente come norme processuali violate per presunta erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura, perché l'appello è stato generico e non ha concretamente contestato la motivazione del primo grado.

  • Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che l'appello, pur essendo impugnazione a critica libera, richiede motivi specifici; la specificità deve essere anche "estrinseca", cioè collegare i motivi alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 convertito (procedimento cartolare)

    Richiama la base normativa che ha consentito il trattamento del procedimento in forma cartolare sulla base della normativa emergenziale citata.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n. 228 convertito

    Ulteriore richiamo normativo che discipla il trattamento cartolare del procedimento, menzionato nella parte istruttoria della sentenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre il pagamento delle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'appello in materia penale richiede motivi specifici: non è sufficiente esporre ragioni generiche o di principio senza collegarle concretamente alla ricostruzione dei fatti e alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando si invoca lo stato di necessità (art. 54 c.p.) occorre descrivere e provare, con riferimento al caso concreto, l'esistenza di una situazione di pericolo reale, urgente e senza alternative percorribili; argomentazioni emotive come la "disumanità" della misura non sono sufficienti.
  • La specificità dei motivi deve essere sia intrinseca (contenuto del motivo) sia estrinseca (collegamento al punto della sentenza impugnata e alla diversa decisione richiesta).
  • Se l'appello non si confronta con le "premesse univoche" della decisione di primo grado, il giudice d'appello può dichiararlo inammissibile per genericità; la Cassazione conferma tale orientamento.
  • In situazioni analoghe, chi impugna deve indicare chiaramente quali parti della motivazione di primo grado si contestano, in che cosa consista l'errore di fatto o di diritto e quale sarebbe la ricostruzione alternativa dei fatti o della norma da adottare.

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