Ordinanza n. 1423/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 332 del 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta dall’impresa concorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa concorrente ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare nel giudizio relativo a una procedura di gara, cui partecipavano anche un raggruppamento costituito da I.Co.S. S.r.l. ed Eco Burgus S.r.l. Il testo non indica gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro gli atti di gara, né le censure formulate avverso l’ordinanza di primo grado. L’appellante ha chiesto la tutela cautelare in appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio. Ai sensi degli artt. 55, comma 10, e 62 c.p.a., ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante l’anticipazione, da parte del TAR, dell’udienza di discussione del merito, considerata la particolare esigenza di celerità propria della controversia soggetta al rito appalti. Non è stata disposta la sospensione dell’ordinanza impugnata né è stata anticipata una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L’ordinanza è stata trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari dell’appellante possano essere soddisfatte attraverso l’anticipazione, da parte del giudice di primo grado, dell’udienza di discussione del merito della causa
Consente al giudice cautelare di accordare una tutela interinale mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando tale misura è idonea a soddisfare le esigenze cautelari senza necessità di sospendere l’atto impugnato.
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare e costituisce la base processuale per la valutazione, da parte del Consiglio di Stato, della domanda cautelare proposta contro l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante l’anticipazione dell’udienza di merito da parte del giudice di primo grado, senza necessità di sospendere il provvedimento impugnato, quando la sollecita definizione della causa assicura una tutela adeguata.
- Nelle controversie soggette al rito appalti, le eccezionali esigenze di celerità della definizione del processo possono giustificare l’accoglimento della domanda cautelare ai soli fini della fissazione anticipata dell’udienza di merito.
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