Cassazione Penale, Ordinanza n. 34144/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dall'imputato senza il necessario difensore iscritto nell'albo speciale, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 febbraio 2025. La Suprema Corte non ha esaminato il merito delle censure, perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile in limine in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., che richiede il ministero difensivo per il ricorso per cassazione. In conseguenza dell'inammissibilità, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può essere validamente sottoscritto personalmente dall'imputato; è necessaria la sottoscrizione del difensore abilitato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, se l'inammissibilità è dipesa da sua colpa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato, in assenza della necessaria sottoscrizione del difensore abilitato, è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, quando sia imputabile alla parte ricorrente, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando la Corte dichiara l'inammissibilità per un vizio formale preliminare, non esamina i motivi di impugnazione nel merito.
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