Cassazione Penale, Sentenza n. 45553/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena (ai sensi dell'art. 168, terzo comma, c.p., in combinato disposto con l'art. 164, quarto comma, c.p.) perché la sospensione era stata concessa già almeno due volte; il giudice dell'esecuzione della Corte d'appello di Perugia rigettava la richiesta ritenendo che la causa ostativa fosse nota al giudice d'appello che aveva pronunciato la sentenza confermativa del 23 maggio 2023 e che solo quel giudice avrebbe potuto rimediare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite (sent. n. 36460/2024) e affermando che l'eventuale illegittimità della concessione della sospensione condizionale per violazione dell'art. 164 c.p. è cognoscibile in sede di esecuzione dal giudice dell'esecuzione quando il punto non sia stato devoluto al giudice d'appello. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio: il giudice dell'esecuzione dovrà acquisire il fascicolo del primo grado e verificare se, al momento della concessione del beneficio, i precedenti ostativi fossero documentalmente certificati, senza fermarsi alla dichiarazione di incensuratezza contenuta nella sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 168, terzo comma, cod. pen.
Consente la revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte ha sottolineato che la revoca ha natura dichiarativa e che il giudice dell'esecuzione è competente a valutarla verificando se la causa ostativa fosse documentalmente nota al momento della concessione del beneficio.
art. 164, quarto comma, cod. pen.
Stabilisce i limiti alla concessione della sospensione condizionale (p.es. quando il beneficio è già stato riconosciuto più volte); la norma individua la causa ostativa che legittima la revoca se rilevabile documentalmente.
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente in relazione alle impugnazioni e alla devoluzione della materia; nella pronuncia è richiamata come parte del quadro normativo che disciplina la competenza e i limiti della cognizione del giudice d'appello e dell'esecuzione.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede un'eccezione all'effetto devolutivo estendendo la cognizione del giudice d'appello in specifici casi (concessione di benefici, non menzione, attenuanti); la Corte ha precisato che tale estensione è di stretta interpretazione e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti.
Sezioni Unite, sent. n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)
Chiarisce che l'ordinamento non attribuisce al giudice d'appello cognizione oltre i limiti della devoluzione salvo le eccezioni di legge; la revoca della sospensione condizionale spetta al giudice dell'esecuzione e va valutata con riferimento alla conoscenza documentale dei precedenti al momento della concessione.
Sezioni Unite, sent. n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Precedente orientamento richiamato che già indicava la revoca condizionata dall'accertamento della conoscenza documentale dei precedenti ostativi; conferma la linea interpretativa secondo cui il giudice dell'esecuzione verifica documentalmente l'esistenza dell'ostativo.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e spetta al giudice dell'esecuzione quando il problema non sia stato devoluto al giudice d'appello.
- Il giudice d'appello non può conoscere punti della decisione non devoluti dall'impugnazione, salvo le eccezioni previste espressamente dalla legge (ad es. art. 597, comma 5 c.p.p.), che vanno interpretate restrittivamente.
- Per valutare la legittimità della sospensione condizionale occorre verificare se i precedenti ostativi fossero documentalmente noti al momento in cui il beneficio è stato concesso; la presenza di documenti nel fascicolo d'appello non esclude di per sé l'intervento del giudice dell'esecuzione.
- Se si intende impedire che il giudice dell'esecuzione valuti la revoca, la parte (in particolare il pubblico ministero) deve devolvere espressamente la questione al giudice d'appello nell'atto di impugnazione o con formale sollecitazione; in mancanza il rimedio resta la richiesta di revoca in sede esecutiva.
- Il giudice dell'esecuzione, per decidere sulla revoca, deve acquisire il fascicolo del primo grado e compiere un accertamento documentale approfondito, non limitandosi alle dichiarazioni riportate nella sentenza di primo grado.
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