Ordinanza n. 11496/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica e successivo giudizio di non idoneità psicologico/psico-attitudinale nell'ambito del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, nonché gli atti connessi, il bando e la graduatoria di merito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dell'idoneità psico-fisica del 22 agosto 2025, con cui era stata dichiarata non idonea alla partecipazione al concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, oltre al bando, al successivo ampliamento dei posti e agli atti presupposti e conseguenti. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il verbale della Commissione psico-attitudinale del 4 dicembre 2025, le schede di valutazione e gli ulteriori atti conosciuti a seguito dell'accesso, nonché la graduatoria di merito e, ove occorrente, le disposizioni del bando, del D.M. 9 settembre 2022, n. 168, e delle modalità operative relative agli accertamenti attitudinali, nella parte ritenuta illegittima o interpretata in senso sfavorevole alla candidata. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1190/2026, la ricorrente ha superato positivamente lo step psico-attitudinale ed è stata dichiarata idonea sotto il profilo psicologico/psico-attitudinale. La controversia è stata sospesa in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni rimesse con l'ordinanza n. 8482/2025 del TAR Lazio.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, essendo stata eseguita la misura cautelare e avendo la ricorrente superato positivamente lo step psico-attitudinale, si è conclusa la parentesi relativa all'ulteriore richiesta cautelare. Il Collegio ha tuttavia confermato la sospensione impropria del giudizio già disposta con ordinanza n. 6488/2025, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a., in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni oggetto della rimessione. Ha precisato che il giudizio dovrà essere riassunto ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante domanda di fissazione di udienza presentata dalla parte più diligente entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Corte di giustizia. Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese è stata rinviata all'esito del giudizio. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Il giudice ha applicato la sospensione necessaria, definita nell'ordinanza come sospensione impropria, in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea su questioni rilevanti per il giudizio.
art. 79, comma 1, c.p.a.
richiamo ad esso operato dall’art. 79, co. 1, c.p.a.
La disposizione consente l'applicazione al processo amministrativo dell'art. 295 c.p.c. in materia di sospensione.
art. 80, comma 1, c.p.a.
domanda di fissazione di udienza da formularsi a cura della parte più diligente entro il termine perentorio di novanta giorni
Il giudizio sospeso deve essere proseguito mediante domanda di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Corte di giustizia.
art. 24 D.M. 9 settembre 2022, n. 168
art. 24 del D.M. 09/09/2022 n. 168
La disposizione è richiamata quale base normativa degli accertamenti psico-attitudinali svolti nel concorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dalla soluzione di questioni rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea in altro giudizio, il processo può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile tramite l'art. 79, comma 1, c.p.a.
- Una volta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la decisione della Corte di giustizia sulla questione pregiudiziale, il giudizio amministrativo sospeso deve essere proseguito mediante domanda di fissazione di udienza presentata dalla parte più diligente entro il termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a.
- L'esecuzione di una misura cautelare che consenta al candidato di svolgere nuovamente o ulteriormente una fase concorsuale non definisce il merito della controversia e non impedisce al giudice di mantenere la sospensione del giudizio in attesa della soluzione di questioni pregiudiziali europee.
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