Ordinanza n. 2263/2026 - Catania, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato nascente dalle sentenze n. 163/2008 del Tribunale di Patti e n. 248/2022 della Corte d'Appello di Messina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato nascente da sentenze civili, in particolare dalla sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 248/2022
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Patti e della Corte d'Appello di Messina. Ai fini della proponibilità dell'azione di ottemperanza, hanno prodotto la sentenza della Corte d'Appello in forma esecutiva, ma non la certificazione della cancelleria attestante il suo passaggio in giudicato. Il Comune resistente non si è costituito, sicché non può operare la prova del giudicato per mancata contestazione.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il deposito del titolo azionato corredato dalla prova del passaggio in giudicato costituisce presupposto processuale indefettibile dell'azione di ottemperanza. Poiché la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 248/2022 rappresenta il titolo definitivo azionato e il relativo passaggio in giudicato non è stato documentato mediante certificazione della cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., il Collegio ha disposto un incombente istruttorio. Ha ordinato ai ricorrenti di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la certificazione richiesta e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 5 novembre 2026, senza definire nel merito la domanda di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario tra le azioni proponibili davanti al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Impone il deposito del titolo azionato corredato dalla prova del suo passaggio in giudicato; tale prova è considerata presupposto processuale indefettibile per la proponibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Individua nel certificato della cancelleria del giudice che ha emesso il titolo la prova del passaggio in giudicato.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La mancata contestazione può consentire di ritenere provati i fatti non contestati, ma tale effetto non è applicabile quando la parte resistente non si è costituita in giudizio.
Massime di principio
- Nell'azione di ottemperanza fondata su una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve depositare il titolo azionato insieme alla certificazione della cancelleria attestante il suo passaggio in giudicato; la produzione della sentenza in forma esecutiva non sostituisce tale certificazione.
- La prova del giudicato costituisce un presupposto processuale indefettibile per la proponibilità dell'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c), e 114, comma 2, c.p.a.
- In assenza di costituzione della parte resistente, il giudicato non può essere ritenuto provato per mancata contestazione ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.
- Quando manca la prova documentale del passaggio in giudicato del titolo azionato, il giudice dell'ottemperanza può disporre un incombente istruttorio e rinviare la causa, anziché trattenerla immediatamente in decisione.
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