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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19136/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Pamela Bini contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14/03/2023. I motivi impugnatori erano: 1) censura sulla utilizzazione, ai suoi danni, di atti raccolti contro il coimputato Nassetti la cui posizione era stata stralciata per patteggiamento; 2) contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'omessa esclusione della recidiva; 3) contestazione della mancata concessione di benefici di legge. Si deducevano vizi di motivazione e violazioni di legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in relazione al profilo relativo alla recidiva (parte del secondo motivo) perché la decisione impugnata è risultata del tutto silente sull'esclusione della recidiva nonostante specifico motivo di gravame. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: le censure sulla responsabilità penale e sull'uso degli atti relativi al coimputato sono state ritenute indeducibili o non specifiche, e il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in base alla motivazione della corte territoriale (richiamo ai precedenti penali e alla personalità dell'imputata). Conseguentemente la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e ha rinviato per nuovo giudizio sul solo punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna; ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso, ha reso irrevocabile il giudizio di responsabilità per il residuo capo e ha condannato l'imputata alla rifusione delle spese processuali della parte civile per complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 611, comma 1-bis; art. 173 disp. att. c.p.p.

    Regole sulla trattazione con contraddittorio scritto se non richiesta la trattazione orale e limiti alla motivazione e alle deduzioni in sede di legittimità

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito

    Norma organizzativa processuale citata in relazione alla possibilità di requisitoria scritta e alla trattazione dell'atto con contraddittorio scritto

  • Codice penale

    artt. 110, 56, 61 n.2, 576 n.1, 582, 585, 628, terzo comma, n.1

    Artt. richiamati per la qualificazione dei reati contestati (concorso di persone nel reato, rapina tentata, danneggiamento, ecc.) e per la determinazione della pena

  • Legge n. 110/1975

    Norma richiamata in relazione a specifiche aggravanti o disposizioni penali richiamate nel capo di imputazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione valuta con molta cautela le censure che riproducono argomentazioni già svolte in appello: tali censure possono risultare indeducibili se non sono critiche specifiche e nuove della motivazione della corte territoriale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; in Cassazione la verifica è limitata alla presenza di illogicità manifeste o contraddizioni nella motivazione, e il diniego può legittimamente fondarsi anche su un solo dato negativo (es. precedenti penali).
  • Se la corte territoriale è del tutto silente su un profilo specifico proposto in gravame (qui: l'eventuale esclusione della recidiva), la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a quel profilo e disporre il rinvio ad altra sezione per un nuovo esame, anche quando il resto della decisione venga confermato.
  • Le questioni attinenti alla valutazione delle prove di fatto (identificazione, concorso nel reato, utilizzo di atti raccolti contro coimputati) sono generalmente difficili da rimettere in discussione in Cassazione salvo vizio logico-giuridico manifesto nella motivazione della corte di merito.
  • In sede di impugnazione, è strategico contestare espressamente e far emergere la motivazione sul punto della recidiva se si ritiene che essa non debba essere applicata; la mancanza di una motivazione sulla recidiva può costituire motivo utile per ottenere il rinvio.

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