Cassazione Penale, Sentenza n. 31533/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p. e concorso di persone). Cipolloni lamenta carenze di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulla quantificazione e sull'applicazione dell'aumento per continuazione/abitudinarietà e sulla scelta della pena detentiva rispetto a quella pecuniaria. Stranges deduce, tra l'altro, prescrizione, difetto di corrispondenza tra editto accusatorio e valutazione delle condotte, mancanza di fonte della posizione di garanzia, assenza dell'elemento soggettivo, esclusione della particolare tenuità, erronea applicazione delle attenuanti generiche, illegittimità dell'interdizione ex art. 31 c.p. e carenza di prova del danno per le statuizioni civili a favore di ANDI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto molti motivi generici o non devoluti in appello e ha confermato che le valutazioni probatorie dei giudici di merito non sono rivedibili in sede di legittimità se fondate. Quanto a Stranges, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del suo concorso nell'esercizio abusivo della professione, rilevando elementi quali la conduzione in affitto dei locali, la fornitura delle attrezzature, le targhe e testimonianze di compresenza; ha inoltre ritenuto irrilevante per escludere la responsabilità la sola mancanza di formale rapporto di vigilanza. Sono state confermate l'esclusione della particolare tenuità e la rilevanza del precedente specifico. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità ha reso irrilevante la successiva prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 348 cod. pen.
Norma che punisce l'esercizio abusivo di una professione; la Corte conferma l'applicabilità anche in presenza di concorso di persone quando il titolare o chi agevola consente lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto privo di abilitazione.
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte l'ha richiamata per affermare la responsabilità concorrente di chi agevola o consente l'attività illecita dell'operatore non abilitato.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamato in connessione con il concorso di reati e la determinazione della pena, nel quadro della valutazione delle circostanze e delle eventuali aumentazioni.
art. 31 cod. pen.
Norma sulle sanzioni accessorie (interdizione da una professione); la Corte ha ritenuto applicabile l'interdizione quando vi è un apporto concorsuale idoneo a configurare un 'abuso della professione' inteso come uso strumentale dell'abilitazione.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicazione per il numero di pazienti, la natura delle prestazioni e la gravità complessiva della condotta.
artt. 40 e 42 cod. pen.
Richiamati in relazione alla posizione di garanzia e alla responsabilità personale; la Corte ha ritenuto che la responsabilità di Stranges non richiedeva un atto negoziale formale ma poteva emergere dalla cooperazione e dal concorso di fatto.
artt. 178, 521 e 522 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nelle censure di Stranges relative all'editto accusatorio e alla regolarità del contraddittorio; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate in quanto le questioni erano state correttamente affrontate in appello e/o attengono a valutazioni di merito.
Massime di principio
- Il titolare o chi conduce uno studio che consente o agevola l'attività di un soggetto privo di abilitazione può essere ritenuto concorrente nel reato di esercizio abusivo della professione, anche in assenza di formali rapporti negoziali.
- La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni probatorie dei giudici di merito se fondate; rilievi generici o non specificamente devoluti in appello sono destinati all'inammissibilità o al rigetto.
- Per ottenere l'applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) occorre dimostrare in modo chiaro e concreto la modesta offensività della condotta e l'esiguità del danno sociale; il numero delle vittime e la natura delle prestazioni pesano contro l'applicazione.
- Le attenuanti generiche e la scelta tra pena detentiva e alternativa pecuniaria richiedono una motivazione puntuale; censure generiche sul punto difficilmente prosperano in Cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso di legittimità rende irrilevante qualsiasi evoluzione estintiva sopravvenuta (es. prescrizione) successiva alla sentenza di appello.
- Le statuizioni civili a favore di associazioni rappresentative possono fondarsi anche su presunzioni di danno reputazionale, se adeguatamente raccordate con il fatto illecito e la funzione dell'ente.
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