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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31533/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p. e concorso di persone). Cipolloni lamenta carenze di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulla quantificazione e sull'applicazione dell'aumento per continuazione/abitudinarietà e sulla scelta della pena detentiva rispetto a quella pecuniaria. Stranges deduce, tra l'altro, prescrizione, difetto di corrispondenza tra editto accusatorio e valutazione delle condotte, mancanza di fonte della posizione di garanzia, assenza dell'elemento soggettivo, esclusione della particolare tenuità, erronea applicazione delle attenuanti generiche, illegittimità dell'interdizione ex art. 31 c.p. e carenza di prova del danno per le statuizioni civili a favore di ANDI.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto molti motivi generici o non devoluti in appello e ha confermato che le valutazioni probatorie dei giudici di merito non sono rivedibili in sede di legittimità se fondate. Quanto a Stranges, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del suo concorso nell'esercizio abusivo della professione, rilevando elementi quali la conduzione in affitto dei locali, la fornitura delle attrezzature, le targhe e testimonianze di compresenza; ha inoltre ritenuto irrilevante per escludere la responsabilità la sola mancanza di formale rapporto di vigilanza. Sono state confermate l'esclusione della particolare tenuità e la rilevanza del precedente specifico. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità ha reso irrilevante la successiva prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    Norma che punisce l'esercizio abusivo di una professione; la Corte conferma l'applicabilità anche in presenza di concorso di persone quando il titolare o chi agevola consente lo svolgimento dell'attività da parte di soggetto privo di abilitazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; la Corte l'ha richiamata per affermare la responsabilità concorrente di chi agevola o consente l'attività illecita dell'operatore non abilitato.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Richiamato in connessione con il concorso di reati e la determinazione della pena, nel quadro della valutazione delle circostanze e delle eventuali aumentazioni.

  • art. 31 cod. pen.

    Norma sulle sanzioni accessorie (interdizione da una professione); la Corte ha ritenuto applicabile l'interdizione quando vi è un apporto concorsuale idoneo a configurare un 'abuso della professione' inteso come uso strumentale dell'abilitazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicazione per il numero di pazienti, la natura delle prestazioni e la gravità complessiva della condotta.

  • artt. 40 e 42 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla posizione di garanzia e alla responsabilità personale; la Corte ha ritenuto che la responsabilità di Stranges non richiedeva un atto negoziale formale ma poteva emergere dalla cooperazione e dal concorso di fatto.

  • artt. 178, 521 e 522 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nelle censure di Stranges relative all'editto accusatorio e alla regolarità del contraddittorio; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate in quanto le questioni erano state correttamente affrontate in appello e/o attengono a valutazioni di merito.

Massime di principio

  • Il titolare o chi conduce uno studio che consente o agevola l'attività di un soggetto privo di abilitazione può essere ritenuto concorrente nel reato di esercizio abusivo della professione, anche in assenza di formali rapporti negoziali.
  • La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni probatorie dei giudici di merito se fondate; rilievi generici o non specificamente devoluti in appello sono destinati all'inammissibilità o al rigetto.
  • Per ottenere l'applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) occorre dimostrare in modo chiaro e concreto la modesta offensività della condotta e l'esiguità del danno sociale; il numero delle vittime e la natura delle prestazioni pesano contro l'applicazione.
  • Le attenuanti generiche e la scelta tra pena detentiva e alternativa pecuniaria richiedono una motivazione puntuale; censure generiche sul punto difficilmente prosperano in Cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso di legittimità rende irrilevante qualsiasi evoluzione estintiva sopravvenuta (es. prescrizione) successiva alla sentenza di appello.
  • Le statuizioni civili a favore di associazioni rappresentative possono fondarsi anche su presunzioni di danno reputazionale, se adeguatamente raccordate con il fatto illecito e la funzione dell'ente.

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