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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01115/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società concessionaria ha impugnato avvisi con cui l'amministrazione richiedeva il pagamento di contributi integrativi per autorizzazioni generali temporanee relative all'utilizzo di frequenze, quantificati secondo i parametri del d.lgs. n. 259/2003 e maggiorati in caso di ritardo. Il ricorso sosteneva che tali somme avessero natura tributaria, in particolare di tassa di concessione governativa, con conseguente giurisdizione del giudice tributario. In via di fatto, la lite nasce dal recupero di un asserito conguaglio di contributi già versati in acconto. La società deduceva inoltre profili di decadenza della pretesa, violazione dei doveri di buona fede e collaborazione e non debenza delle maggiorazioni e penalità per ritardo.

La decisione

La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi della natura tributaria dei contributi, qualificandoli invece come corrispettivi/canoni connessi all'utilizzazione di una risorsa rara e alla copertura dei costi amministrativi dell'authorità, e non come prelievi destinati a concorrere alle spese pubbliche generali. Ha quindi escluso la giurisdizione tributaria e anche quella amministrativa, osservando che la controversia non riguardava atti provvedimentali o procedure di assegnazione dei diritti d'uso, ma soltanto la debenza di una pretesa creditoria. Le spese sono state compensate perché la questione era nuova al momento del ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 259/2003, allegato 25, art. 1

    "Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di contributi: a) per l'istruttoria delle pratiche; b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni"

    La disposizione è letta come fonte di contributi dovuti per attività istruttorie e di vigilanza, dunque come onere collegato a prestazioni amministrative e non come tributo.

  • d.lgs. n. 259/2003, art. 38

    È richiamato per affermare l'applicabilità del regime delle concessioni e autorizzazioni preesistenti alla fattispecie e per escludere che l'utilizzo temporaneo delle frequenze mutasse la natura del contributo.

  • direttiva 2002/20/CE, art. 12

    "I diritti amministrativi imposti alle imprese ... coprono complessivamente i soli costi amministrativi ..."

    La Corte utilizza la direttiva per ribadire che i diritti amministrativi devono coprire i soli costi amministrativi del regime autorizzatorio e essere imposti in modo proporzionato, obiettivo e trasparente.

  • direttiva 2002/20/CE, considerando 30 e 31

    "diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute"; "non devono distorcere la concorrenza"

    Le considerazioni della direttiva sono richiamate per mostrare la coerenza unionale del contributo, la necessità di trasparenza e la funzione non fiscale del prelievo.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    La giurisdizione amministrativa esclusiva sulle concessioni di beni pubblici è esclusa per le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, categoria nella quale rientra la pretesa esaminata.

  • art. 9 d.lgs. n. 259/2003

    È richiamato per delimitare la giurisdizione amministrativa alle controversie sugli atti e procedimenti di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, non alla contestazione di conguagli creditori già maturati.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    È evocato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che i profili di buona fede e collaborazione prospettati attengono comunque al rapporto obbligatorio e non trasformano la lite in una controversia tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È menzionato nel dispositivo per il regime del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • I contributi richiesti per l'utilizzo di frequenze o per autorizzazioni nel settore delle comunicazioni elettroniche non hanno natura tributaria quando sono funzionali a coprire costi amministrativi e a remunerare l'uso di una risorsa rara, senza concorrere alle spese pubbliche generali.
  • La qualificazione del prelievo nel diritto interno non vincola il giudice: occorre guardare alle sue caratteristiche oggettive, alla sua funzione economico-giuridica e alla connessione con l'utilizzo della risorsa.
  • La giurisdizione amministrativa in materia di concessioni di beni pubblici non copre automaticamente ogni controversia economica collegata alla concessione; restano escluse le liti aventi ad oggetto canoni, corrispettivi o indennità, che appartengono alla cognizione ordinaria.
  • Quando la controversia riguarda il recupero di somme già richieste o versate a titolo provvisorio, senza contestazione di atti provvedimentali o delle procedure di assegnazione del diritto d'uso, la lite ha natura creditoria e non provvedimentale.
  • Le censure relative a decadenza, buona fede, collaborazione o penali da ritardo, se riferite al rapporto obbligatorio e non a poteri autoritativi, non mutano la natura della controversia né radicano la giurisdizione tributaria o amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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