Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24035/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Costigliolo impugna la determinazione e la motivazione della pena concordata in applicazione dell'art. 444 c.p.p., lamentando che la riduzione per il rito sia stata applicata in misura inferiore al limite di un terzo e che il Tribunale non abbia motivato la congruità del calcolo. Ariemma impugna la statuizione di confisca dell'autovettura Volvo V90 di sua proprietà, sequestrata il 14 maggio 2024, deducendo carenza di motivazione e illegittima estensione della formula 'di quanto in sequestro' alla sua auto; contesta inoltre la mancata indicazione della modalità di confisca (obbligatoria o facoltativa) e rileva che il bene appartiene a un soggetto estraneo al reato.

La decisione

Il ricorso di Costigliolo è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (i motivi addotti non rientrano tra le sole ragioni ammesse per la cassazione contro sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti). Costigliolo è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il ricorso di Ariemma è qualificato come appello cautelare: gli atti sono trasmessi al Tribunale di Savona (ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., comma 1-bis) perché valuti l'impugnazione, anche in ordine alla tempestività; la Corte non ha invece deciso nel merito sulla fondatezza della confisca, richiedendo che la questione sia esaminata dal tribunale competente.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); nella sentenza è la cornice procedurale per la determinazione della pena concordata.

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sostanziale in tema di stupefacenti, che definisce le fattispecie contestate (acquisto, detenzione e cessione di rilevanti quantitativi di droga) e su cui si sono basati i capi di imputazione.

  • art. 240 cod. proc. pen., comma 2

    Richiamata nella sentenza come base per la confisca 'di quanto in sequestro'; la pronuncia impone che la confisca sia adeguatamente motivata, soprattutto se riguarda beni di terzi.

  • art. 240 cod. proc. pen., comma 1

    Citato dalla ricorrente come possibile base per una confisca facoltativa; la Corte osserva che anche in caso di confisca facoltativa il giudice deve motivare la definitiva ablazione del bene, specie se appartenente a un estraneo al reato.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti: sono ammissibili solo vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Per tale motivo il ricorso di Costigliolo è ritenuto inammissibile.

  • art. 322-bis cod. proc. pen., comma 1-bis

    Prevede la trasmissione degli atti al tribunale del riesame competente per la valutazione dell'appello cautelare proposto dal terzo proprietario di beni sequestrati; la Corte ha disposto la trasmissione per consentire la valutazione dell'impugnazione di Ariemma.

  • art. 579, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in giurisprudenza dalle Sezioni Unite: il terzo estraneo al processo non può usare il rimedio della cassazione per ottenere la restituzione dei beni cautelativamente sequestrati; il rimedio corretto è l'appello cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di giudizio di inammissibilità del ricorso: applicata per irrogare a Costigliolo l'onere di versare euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per motivare l'applicazione dell'onere pecuniario in caso di inammissibilità e per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Chi ha patteggiato può impugnare la sentenza di applicazione della pena in Cassazione solo per le specifiche ragioni elencate dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; contestazioni generiche sulla congruità del calcolo della pena o sulla motivazione del quantum sono inammissibili.
  • Il proprietario terzo di un bene sequestrato non può ottenere la revisione della misura ablativa tramite ricorso per cassazione: il rimedio appropriato, prima che la sentenza diventi irrevocabile, è l'appello cautelare (o la richiesta di restituzione al G.I.P. in sede cautelare).
  • Quando la confisca riguarda beni appartenenti a terzi, il giudice deve esplicitare la base giuridica (confisca obbligatoria o facoltativa) e motivare puntualmente la decisione di ablazione del bene; la mancanza di motivazione è criticabile e può essere oggetto di impugnazione con i rimedi corretti.
  • Fino al passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, il provvedimento cautelare originario (sequestro) resta il titolo giuridico della temporanea ablazione: il terzo deve agire tempestivamente con i rimedi cautelari previsti (istanza al G.I.P. e, in caso di rigetto, appello cautelare).
  • La proposizione di ricorsi infondati o non consentiti dalla normativa processuale speciale può comportare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. o analoghe) se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.