Sentenza n. 428/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento – del decreto del Prefetto di Agrigento del 22 febbraio 2024, prot. n. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di revoca del decreto prefettizio n. -OMISSIS-, con cui è stato disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 22 febbraio 2024, con cui era stata rigettata l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni disposto nel 2010 ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. L’istanza di revoca era stata presentata dopo che, nel procedimento per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, il ricorrente aveva appreso dell’esistenza del divieto. Sono stati dedotti: violazione ed erronea applicazione degli artt. 10, 11, 39, 42 e 43 T.U.L.P.S.; violazione e falsa applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S.; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere per illogicità e sproporzione. Il ricorrente ha sostenuto che l’assenza di condanne penali definitive e l’assoluzione intervenuta nel procedimento penale avrebbero imposto la revoca del divieto, lamentando inoltre la protrazione sine die della misura, l’assenza di una motivazione attuale e individualizzata e il pregiudizio per la pratica sportiva del tiro a volo. L’Amministrazione ha difeso la natura preventiva e discrezionale del potere prefettizio, richiamando le informative aggiornate degli organi di pubblica sicurezza e i fatti posti a base del divieto originario, relativi a una grave conflittualità familiare e al rinvenimento nell’autovettura del ricorrente di strumenti atti ad offendere.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il potere previsto dall’art. 39 T.U.L.P.S. abbia natura eminentemente preventiva e consenta di vietare la detenzione di armi sulla base di una valutazione prognostica dell’affidabilità, senza necessità di una condanna penale definitiva o dell’attualità di condotte penalmente rilevanti. Anche fatti non penalmente sanzionati possono fondare il giudizio di inaffidabilità quando siano sintomatici di un rischio di abuso. Nel caso concreto, l’Amministrazione ha legittimamente valorizzato la vicenda di grave conflittualità familiare, il rinvenimento di strumenti potenzialmente offensivi, la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza penale e le informative aggiornate dei Carabinieri. Il giudice penale aveva assolto il ricorrente, ma aveva comunque dato atto della sussistenza del fatto storico e di un contesto relazionale fortemente deteriorato; l’esito assolutorio era stato ricondotto a incertezze probatorie e profili di inattendibilità, non all’inesistenza degli accadimenti. Il diniego di revoca non è stato considerato una conferma automatica del divieto del 2010, poiché era seguito a un procedimento di riesame con acquisizione di elementi istruttori aggiornati e autonoma verifica della persistente sussistenza dei motivi ostativi. In assenza di sopravvenienze positive idonee a superare il giudizio di inaffidabilità, la protrazione del divieto non viola proporzionalità e ragionevolezza. La motivazione, pur sintetica, è stata ritenuta coerente e intellegibile, essendo ancorata ai fatti originari, alle informative di pubblica sicurezza e alla finalità preventiva della misura. L’interesse alla pratica sportiva del tiro a volo è recessivo rispetto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o travisamento dei fatti, senza sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori; è stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi e munizioni alle persone ritenute capaci di abusarne
Il potere è preventivo e prognostico: non richiede una condanna penale definitiva né l’attualità di condotte penalmente rilevanti, essendo sufficiente che il soggetto non offra affidamento di non abusare delle armi.
artt. 10, 11, 42 e 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamati dal ricorrente, ma non oggetto di una specifica autonoma interpretazione decisiva nella sentenza.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione del diniego di revoca è stata ritenuta sufficiente, coerente e intellegibile perché ancorata ai fatti originari, alle informative aggiornate e alla finalità preventiva del potere.
art. 60 c.p.a.
Richiamato con riferimento alla precedente sentenza pronunciata in forma semplificata sul diniego della licenza di porto di fucile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, per l’oscuramento dei dati identificativi.
artt. 127, 136 e 138 d.P.R. n. 115/2002
Richiamati per la trasmissione della sentenza all’Agenzia delle Entrate e per le verifiche sui requisiti reddituali relativi al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. costituisce una misura preventiva fondata su una valutazione prognostica dell’affidabilità del soggetto e può essere adottato anche in assenza di condanne penali definitive o di condotte penalmente rilevanti attuali.
- Ai fini del giudizio di affidabilità nell’uso delle armi, l’autorità di pubblica sicurezza può valorizzare fatti storici e comportamenti non penalmente sanzionati quando risultino sintomatici di un rischio di abuso, compresi episodi di conflittualità familiare e la disponibilità di strumenti potenzialmente offensivi.
- Il giudice amministrativo, rispetto alla valutazione prefettizia di affidabilità ex art. 39 T.U.L.P.S., può verificare soltanto la manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o il travisamento dei fatti, senza sostituire la propria valutazione prognostica a quella dell’Amministrazione.
- Il rigetto dell’istanza di revoca di un divieto di detenzione di armi non costituisce conferma automatica del provvedimento originario quando l’Amministrazione abbia svolto un riesame su istanza dell’interessato, acquisito elementi istruttori aggiornati e verificato la persistente sussistenza dei motivi ostativi.
- In mancanza di sopravvenienze positive idonee a superare il giudizio di inaffidabilità, la perdurante efficacia del divieto di detenzione di armi non viola, di per sé, i principi di proporzionalità e ragionevolezza; l’interesse individuale alla pratica sportiva con armi è recessivo rispetto alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
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