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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08770/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un furto in abitazione aggravato e in concorso, commesso in danno della persona offesa in data 16 aprile 2019. Con il primo motivo ha censurato il diniego dell'attenuante del risarcimento/restituzione di cui all'art. 62 n. 6 c.p., sostenendo che fosse stata depositata documentazione relativa a un'offerta reale verso la persona offesa. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato la quantificazione della pena, ritenendola eccessiva o non adeguatamente motivata. Con il quarto motivo ha lamentato la condanna al pagamento delle spese di giudizio, assumendo che sarebbe stato esonerato da tali spese in caso di assoluzione. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la richiesta di giudizio abbreviato con separazione della posizione era stata formulata in un'udienza anteriore rispetto a quella in cui era stata depositata la documentazione sull'offerta reale e che, comunque, la persona offesa non l'aveva riscontrata. Ha giudicato inammissibili e comunque manifestamente infondati i motivi sulla pena, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. e rilevando che la sanzione era stata motivata in base alla personalità dell'imputato e alla gravità del fatto. Ha infine ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza il motivo sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 c.p.

    L'attenuante del risarcimento del danno o dell'effettiva riparazione richiede elementi idonei a dimostrare una condotta satisfattiva effettiva; nel caso esaminato il deposito documentale sull'offerta reale non è stato ritenuto sufficiente anche perché non riscontrato dalla persona offesa.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere sorretta da valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo; in cassazione è censurabile solo se frutto di arbitrio, illogicità o carenza motivazionale.

  • artt. 624-bis e 625 c.p.

    Sono le norme incriminatrici poste a base della confermata condanna per il fatto di furto aggravato contestato all'imputato.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale titolo di concorso di persone nel reato contestato.

Massime di principio

  • La doglianza sull'attenuante del risarcimento o della riparazione è inammissibile se formulata in modo generico e se non è supportata da elementi univoci di effettiva satisfazione della persona offesa.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito sulla congruità della pena, salvo che la determinazione sanzionatoria sia manifestamente arbitraria, illogica o priva di adeguata motivazione.
  • La graduazione della pena resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve valorizzare gravità del fatto e personalità dell'imputato secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Le censure relative alle spese di giudizio devono essere specifiche e non possono fondarsi su una mera asserzione astratta scollegata dall'esito del processo.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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