Cassazione Penale, Sentenza n. 6581/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere a carico di Giuseppe Calabria; contestazioni riguardano la mancata o insufficiente prova della partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis), l'assenza di elementi in ordine ai reati fine quali trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis), estorsioni (più capi) e reati in materia di stupefacenti (art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990), nonché vizi di motivazione, erronea applicazione delle aggravanti e carenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondate le censure. Ha confermato che il Tribunale del riesame e il G.I.P. avevano fornito una motivazione adeguata e razionale sui gravi indizi a carico dell'indagato in relazione a ciascuna fattispecie (associazione mafiosa, trasferimenti fraudolenti di valori, estorsioni e reati di droga) e sulle esigenze cautelari, richiamando e applicando i principi che distinguono il livello probatorio necessario in sede cautelare da quello del giudizio di merito; di conseguenza è stata mantenuta la misura custodiale in carcere
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che, per la fase cautelare, i gravi indizi desunti da intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri investigativi possono fondare la partecipazione all'associazione mafiosa; il livello probatorio richiesto è quello della qualificata probabilità, non quello richiesto per la condanna
art. 512-bis cod. pen.
I trasferimenti fraudolenti di valori (intestazioni/gestioni fittizie) sono stati valutati sulla base di elementi indiziari (uso continuato di veicoli, gestione operativa di imprese) ritenuti compatibili con la finalità elusiva e con il dolo specifico necessario
art. 2639 cod. civ.
Richiamata dalla difesa per escludere gestione di fatto; la Corte ha evidenziato che la valutazione circa l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore è questione di fatto e che le risultanze investigative hanno supportato l'accertamento della gestione effettiva
art. 273 co. 1-bis e art. 192 (commi 3 e 4) cod. proc. pen.
Richiamati per ribadire che il giudizio cautelare utilizza un diverso parametro probatorio rispetto al merito: non si applica il comma 2 dell'art. 192 (precisione e concordanza) ma il parametro della qualificata probabilità; il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica di adeguatezza e logicità della motivazione
art. 274 e art. 275 cod. proc. pen.
Sui presupposti e sulle esigenze cautelari la Corte ha confermato la presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 quando sussiste una fattispecie associativa, valutando inoltre concretezza e attualità dei pericoli ai sensi dell'art. 274; è stata ritenuta non superata la presunzione di esigenze cautelari
art. 73 e art. 74 d.P.R. n. 309/1990
I reati in materia di stupefacenti e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sono stati valutati con le intercettazioni e gli elementi di riscontro; il ruolo di 'organizzatore' è stato ritenuto plausibile anche se l'indagato eseguiva direttive del capo
art. 80 co. 2 d.P.R. n. 309/1990
Applicata come aggravante per l'ingente quantità di stupefacente nell'ambito di un episodio (capo 63), contribuendo alla gravità indiziaria complessiva
Massime di principio
- In sede cautelare il livello probatorio richiesto è quello della qualificata probabilità (gravi indizi), inferiore rispetto al giudizio di merito; perciò elementi come intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri investigativi possono essere sufficienti per adottare o confermare misure restrittive
- La Corte di legittimità esercita un sindacato limitato: verifica la logicità e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito ma non fa una rivalutazione ex novo dei fatti né sostituisce la valutazione probatoria
- Le contestazioni generiche o una diversa lettura delle prove da parte della difesa non sono sufficienti in cassazione se non dimostrano la manifesta illogicità o la violazione di norme rilevanti nella motivazione del provvedimento cautelare
- Per impugnare con successo la configurazione di aggravanti o qualificazioni giuridiche è necessario mostrare specificamente come il difetto di motivazione abbia inciso sull'an della misura o sul suo 'quomodo' applicativo
- Quando l'imputazione di associazione (mafiosa o per stupefacenti) è sostenuta da molteplici fonti indizianti (intercettazioni, attività operativa, uso continuativo di beni, dichiarazioni di terzi), il giudice cautelare può ritenere sussistenti gli elementi per la custodia, e la difesa deve fornire argomenti specifici e puntuali per confutare la coerenza logica della ricostruzione
- Sul tema delle esigenze cautelari, la permanenza di legami con l'ambiente criminoso e la prova di potenzialità delinquenziale possono legittimare misure severe; dimostrare un allontanamento irreversibile dall'ambiente criminale richiede elementi concreti e aggiornati
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