Cassazione Penale, Ordinanza n. 20589/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto la richiesta inammissibile perché non riconducibile al tipo legale, in ragione della sua assoluta genericità. Ha quindi definito il procedimento ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha precisato che, non trattandosi di ricorso, non vi è luogo a condanna del proponente al pagamento di spese o ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'interessato ha chiesto alla Corte di cassazione di essere restituito nel termine per proporre impugnazione contro due sentenze di condanna pronunciate dalla Corte di appello di Ancona e divenute irrevocabili. La domanda era fondata sull'art. 175, comma 2.1, c.p.p., ma risultava formulata in modo del tutto generico: il richiedente si limitava a dedurre di essere stato giudicato in assenza, senza allegare gli ulteriori presupposti richiesti dalla norma, e cioè la tempestività dell'istanza, l'assenza di una rinuncia a comparire, oppure la prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto impugnare senza sua colpa.
Norme richiamate
restaurazione del termine per impugnare
La restituzione nel termine richiede non solo l'assenza dell'imputato, ma anche la deduzione e dimostrazione dei presupposti previsti dalla legge, tra cui tempestività dell'istanza e mancata conoscenza effettiva del processo senza colpa dell'interessato.
La Corte ha trattato la richiesta come inammissibile e definibile in camera di consiglio secondo il procedimento speciale previsto per le istanze manifestamente non riconducibili al tipo.
Massime di principio
- La domanda di restituzione nel termine per impugnare deve contenere l'allegazione specifica di tutti i presupposti normativi richiesti; una deduzione meramente assertiva della celebrazione del processo in assenza non è sufficiente.
- L'inammissibilità può essere dichiarata quando l'istanza sia assolutamente generica e non consenta di verificare la ricorrenza dei requisiti legali della restituzione nel termine.
- Se il procedimento non ha natura di ricorso, non si applica automaticamente la condanna del proponente al pagamento di spese o ammende.
- La mancata allegazione della non conoscenza effettiva del processo, della mancanza di rinuncia a comparire e della tempestività della richiesta impedisce l'accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine.
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