Sentenza del 19/02/2021 n. 1638 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Termine richiesta rimborso d'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che il termine quadriennale per chiedere il rimborso ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 602/73 deve decorrere dalla data fissata definitivamente dalla L. n. 31/2008 (31/03/2008). Ne consegue che le domande presentate entro quattro anni da tale data sono tempestive e ammissibili. La decisione segue e richiama precedenti ordinanze della Cassazione (ord. n. 22507/2012 e ord. n. 10242/2013) che confermano la medesima interpretazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva quale dovesse essere il termine iniziale per far decorrere il quadriennio previsto dall'art. 38 del D.P.R. 602/1973, entro il quale presentare richiesta di rimborso d'imposta a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 1990, alla luce dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 665, della L. n. 190/2014. La questione era se il termine dovesse partire dalla data del sisma o dalla successiva stabilizzazione normativa; la sentenza collega il presupposto per beneficiare della norma all'entrata in vigore della L. n. 31/2008, che ha fissato definitivamente al 31 marzo 2008 la data da cui decorre il quadriennio.
Norme richiamate
L. n. 31/2008, art. 36-bis
Ha fissato definitivamente la data di riferimento (31/03/2008) da cui far decorrere il quadriennio previsto dall'art. 38 D.P.R. 602/73; la Corte l'ha ritenuta rilevante come presupposto per la decorrenza del termine di rimborso.
D.P.R. 602/1973, art. 38
Stabilisce il termine quadriennale entro il quale il contribuente può chiedere il rimborso d'imposta; la Corte ha interpretato che tale termine decorre dalla data fissata dalla normativa successiva (L. 31/2008) quando questa determina la decorrenza del termine stesso.
L. n. 190/2014, art. 1, comma 665
Prevede l'agevolazione/il rimborso d'imposta per i soggetti colpiti dal sisma; la sua efficacia richiede il collegamento alla decorrenza del termine quadriennale prevista dall'art. 38 D.P.R. 602/73 e quindi alla data stabilita dalla L. 31/2008.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa fa riferimento a termini di decadenza o prescrizione regolati da altra disposizione, va verificata la data dalla quale quella disposizione fa effettivamente decorrere il periodo: può essere la data fissata da una legge successiva e non necessariamente la data dell'evento che ha dato origine al danno.
- Per rimborsi amministrativi fondati su art. 38 D.P.R. 602/73 il quadriennio va calcolato rispetto alla decorrenza indicata dalla normativa che disciplina la materia; se una legge successiva stabilisce o stabilizza una data di decorrenza, questa prevale per determinare la tempestività delle istanze.
- In presenza di incertezza cronologica derivante da interventi normativi successivi, la giurisprudenza può riconoscere la validità delle domande presentate entro il termine calcolato dalla data definitiva stabilita dalla legge successiva (es. L. 31/2008).
- I contribuenti la cui istanza sia stata respinta per presunta tardività possono valutare il riesame o il ricorso qualora la decorrenza del termine sia stata fissata in epoca successiva all'evento dannoso e tale fissazione renda tempestiva la richiesta (sussistono precedenti favorevoli della Cassazione: ord. n. 22507/2012 e ord. n. 10242/2013).
- Per gestire casi analoghi, è consigliabile documentare la data di entrata in vigore della norma che determina la decorrenza del termine e richiamare la giurisprudenza consolidata che ammette la decorrenza dalla data normativa stabilita.
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