Cassazione Penale, Sentenza n. 17470/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lepore ha impugnato il provvedimento del Presidente vicario della Corte d'appello di Napoli che aveva disposto la comunicazione della necessità di iscrivere l'opposizione (proposta ex art. 99 d.P.R. n.115/2002 contro la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato) nel ruolo generale civile (registro SICID) e gli adempimenti connessi (iscrizione e pagamento del contributo unificato). Ha dedotto che l'opposizione ex art. 99 è accessoria al processo penale e deve essere decisa dal giudice penale competente, non trasferita al rito o al ruolo civile, e che il provvedimento che impone tali adempimenti è illegittimo e abnorme perché impedisce il regolare svolgimento del procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha ritenuto il provvedimento impugnato abnorme in quanto determina l'impossibilità di proseguire il procedimento secondo le forme previste dalla legge trasferendo l'opposizione al ruolo civile. Ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Napoli per l'ulteriore corso. Il Procuratore generale aveva proposto analoga conclusione nella requisitoria.
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
L'opposizione prevista dall'art. 99, nata per le controversie relative al patrocinio a spese dello Stato e a taluni compensi, ha carattere accessorio rispetto al processo penale principale; pertanto il procedimento di opposizione deve essere trattato dal giudice penale competente e non rinviato automaticamente al ruolo civile con obblighi procedurali tipici del processo civile
artt. 76 e segg. d.P.R. n.115/2002
Le disposizioni speciali sul patrocinio a spese dello Stato continuano ad applicarsi all'opposizione per il rigetto/revoca dell'ammissione al beneficio e vanno coordinate, per le fasi non disciplinate, con le norme generali del processo penale; non si può sostituire il rito o l'iter con automatismi civilistici
art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n.150
L'entrata in vigore dell'art. 14 e il richiamo al rito sommario civile (art. 702-bis e ss. c.p.c.) non escludono l'applicazione delle regole speciali del d.P.R. n.115/2002; occorre coordinamento e non automatica traslazione del procedimento nel civile
art. 702-bis c.p.c.
Il rito sommario civile richiamato non impone automaticamente che le opposizioni relative al patrocinio vengano trattate secondo le ordinarie procedure civili; la Corte ha richiamato la necessità di rispettare la specialità del procedimento accessorio al penale
Massime di principio
- L'opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115/2002 contro il rigetto o la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è accessoria al processo penale e, salvo diversa disposizione espressa, deve essere trattata dal giudice penale competente (il Presidente del Tribunale o della Corte di appello di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento), non trasferita d'ufficio al ruolo civile
- Un provvedimento che dispone il trasferimento dell'opposizione al ruolo civile (es. iscrizione SICID) o che impone adempimenti tipicamente civilistici (iscrizione nel ruolo civile, pagamento del contributo unificato) può essere ritenuto abnorme se determina l'impossibilità di proseguire il procedimento nei modi previsti dalla normativa speciale e dalla giurisprudenza
- Le norme speciali del d.P.R. n.115/2002 (artt. 76 e ss., 99) continuano a trovare applicazione e vanno coordinate, per i punti non disciplinati, con le norme generali del processo penale; i richiami al rito sommario civile non autorizzano l'automatica traslazione del procedimento nel civile
- In pratica, chi propone opposizione ex art. 99 dovrebbe depositarla nell'ufficio penale competente (anche via PEC se previsto) e, se viene intimato l'adempimento di formalità civili non previste, può eccepire tempestivamente l'abnormità del provvedimento e chiedere annullamento
- Quando il trasferimento al ruolo civile ha già prodotto preclusioni o impedimenti al regolare esercizio dell'opposizione, la Corte può annullare il provvedimento senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello per il corretto inoltro al giudice penale competente
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