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Ordinanza

Ordinanza del 01/01/2019 n. 232 - Corte di Cassazione

Imposte indirette - IVA - Diniego di rimborso - Processo tributario - Prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto valida, ai fini della prova del perfezionamento della notifica postale dell’atto di appello tributario, la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro datario dell’ufficio postale. La sentenza regionale, che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate per mancato deposito della ricevuta di spedizione, è stata cassata con rinvio; il ricorso principale della contribuente sulle spese è stato dichiarato assorbito.

Prova della notifica postale dell’appello tributario mediante elenco delle raccomandate timbrato dalle Poste

Prova della notifica postale dell’appello tributario

La controversia riguarda la validità della documentazione prodotta per dimostrare il perfezionamento della notifica a mezzo posta di un atto di appello nel processo tributario. La Corte di cassazione ha ribadito che tale prova può essere fornita mediante l’elenco o distinta delle raccomandate consegnate all’ufficio postale, recante il relativo timbro datario, senza necessità di produrre la singola ricevuta di spedizione.

Controversia originaria

La Commissione tributaria provinciale aveva annullato il diniego di rimborso IVA opposto alla Negozio s.r.l. per l’anno 2003. L’Agenzia delle entrate aveva proposto appello contro tale decisione.

La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza depositata il 23 maggio 2017, aveva dichiarato l’appello inammissibile, compensando le spese processuali. Secondo il giudice regionale, l’Agenzia non aveva depositato entro il termine previsto dalla legge la ricevuta di spedizione dell’atto di appello presso la segreteria della commissione tributaria. La produzione dell’avviso di ricevimento, della copia fotostatica dell’elenco dei plichi raccomandati o la costituzione in giudizio della parte appellata erano state ritenute inidonee a sostituire tale deposito.

Ricorsi per cassazione

La società contribuente ha proposto ricorso principale, limitato alla compensazione delle spese del giudizio. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale, per ragioni di ordine logico, ritenendolo fondato.

Principio di diritto sulla prova della spedizione

La Corte ha richiamato i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità:

  • nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello per il notificante può essere fornita mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle Poste;
  • il timbro postale costituisce attestazione di un’attività compiuta da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione;
  • la veridicità della data apposta mediante il timbro è assistita dalla tutela penale prevista per il falso ideologico in atto pubblico;
  • la mancanza di sottoscrizione non esclude la natura di atto pubblico del documento, poiché la provenienza del timbro è identificabile e la sottoscrizione non è richiesta dalla legge ad substantiam;
  • l’apposizione del timbro datario sulla distinta cumulativa delle raccomandate attesta la consegna della distinta stessa all’ufficio postale.

Sono stati richiamati, in particolare, i precedenti Cass. n. 14163 del 2018 e Cass. n. 22878 del 2017.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, l’Agenzia delle entrate aveva depositato le distinte contenenti l’elenco delle raccomandate consegnate per la notifica il 29 ottobre 2015 e il 5 novembre 2015, entrambe recanti il timbro dell’ufficio postale. Tra le raccomandate indicate risultavano quelle relative all’atto di appello destinato al legale rappresentante e al difensore della società contribuente.

La Corte ha ritenuto tali documenti sufficienti a provare il perfezionamento della notifica per il notificante. La sentenza di primo grado era stata depositata il 14 luglio 2015 e, sulla base delle date risultanti dalle distinte postali, l’appello è stato considerato tempestivo, anche in relazione al termine di cui all’art. 327 c.p.c.

Decisione della Corte

La Corte ha ritenuto la sentenza della Commissione tributaria regionale del tutto difforme dai principi di diritto sopra richiamati. Ha pertanto accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate e cassato la sentenza impugnata.

L’esame del ricorso principale della società, relativo alla compensazione delle spese del giudizio di impugnazione, è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta il 24 ottobre 2018 e depositata in cancelleria l’8 gennaio 2019.

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