Cassazione Civile, Ordinanza n. 11858/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di due garanti personali di una società, in relazione a saldo passivo di conto corrente e a un mutuo chirografario stipulati dalla debitrice principale. Gli opponenti avevano contestato l’ingiunzione, ma il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione i fideiussori hanno proposto cinque motivi, articolati in dieci profili: hanno denunciato violazioni delle norme sul contraddittorio e sulle preclusioni processuali, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto consentire la rimessione in termini e/o rilevare d’ufficio la nullità delle clausole fideiussorie; hanno contestato la qualificazione e il valore probatorio del provvedimento antitrust richiamato sulla c.d. fideiussione schema ABI, sostenendo che dovesse essere acquisito e considerato come fatto/atto rilevante in ogni stato e grado; hanno dedotto la mancata qualificazione di tale provvedimento come fatto notorio; hanno soprattutto censurato, per il fideiussore che si diceva consumatore, la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. contenuta nel contratto di fideiussione, assumendone la vessatorietà e nullità ai sensi della disciplina consumeristica; infine hanno sostenuto che l’eccezione/decadenza ex art. 1957 c.c. potesse essere fatta valere anche d’ufficio o comunque non fosse preclusa processualmente. La Corte di cassazione ha accolto il solo profilo connesso alla clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. per il consumatore, ritenendo che la Corte territoriale avesse omesso di verificare d’ufficio la vessatorietà della clausola e il significativo squilibrio che essa determina, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi.
La decisione
La Cassazione ha accolto l’ottavo profilo di censura inserito nel quarto motivo di ricorso, limitatamente alla posizione del fideiussore consumatore, ritenendo errata la decisione d’appello nella parte in cui aveva reputato processualmente preclusa l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. nonostante la possibile nullità/vessatorietà della clausola di deroga. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale punto e ha rinviato alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 380 bis 1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in adunanza camerale del ricorso
art. 101, comma 2, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di contraddittorio e rilievo officioso delle questioni rilevate dal giudice
art. 111 Cost.
invocato dai ricorrenti in combinazione con l’art. 101, comma 2, c.p.c.
art. 345 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alle preclusioni nel giudizio di appello
art. 360 c.p.c.
norma sul ricorso per cassazione richiamata quale parametro dei vizi denunciati
art. 1421 c.c.
invocato per il rilievo officioso delle nullità
art. 1418 c.c.
richiamato in tema di nullità contrattuale
art. 2 L. 287/1990
richiamato in relazione alla disciplina antitrust delle fideiussioni schema ABI
art. 101 TFUE
richiamato dai ricorrenti come parametro di disciplina antitrust
art. 132, n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare vizio di motivazione apparente o mancante
art. 115 c.p.c.
richiamato in tema di valutazione del provvedimento antitrust e dei fatti notori
art. 113 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere che il giudice dovesse decidere secondo il contenuto del provvedimento antitrust asseritamente assimilabile a giudicato o norma
artt. 33 e 36 D.Lgs. 206/2005
norme consumeristiche applicate alla clausola di deroga dell’art. 1957 c.c. ritenuta potenzialmente abusiva
art. 3 Direttiva 93/13/CEE
fonte unionale della disciplina sulle clausole abusive nei contratti con il consumatore
art. 1372 c.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’efficacia vincolante della clausola contrattuale fino a declaratoria di nullità
art. 167 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere l’assenza di preclusioni in relazione all’eccezione di decadenza
art. 112 c.p.c.
invocato in relazione al potere-dovere del giudice di rilevare fatti estintivi e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 1957 c.c.
la clausola di deroga al termine semestrale previsto per l’azione del creditore verso il fideiussore è stata ritenuta vessatoria se non specificamente trattata e, nel caso di consumatore, suscettibile di rilievo officioso
art. 1469-bis c.c.
richiamato dalla Corte come disciplina applicabile ratione temporis per qualificare vessatoria la clausola di deroga all’art. 1957 c.c.
art. 1341 c.c.
richiamato come disciplina concorrente sulle clausole onerose predisposte unilateralmente
art. 1342 c.c.
richiamato come disciplina concorrente sui contratti conclusi mediante moduli o formulari
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
richiamato come disciplina di protezione del consumatore applicabile alla clausola vessatoria
art. 2697 c.c.
non espressamente applicato nel dispositivo, ma la tutela del consumatore e il rilievo officioso incidono sulla ripartizione degli oneri di allegazione e prova della vessatorietà
Massime di principio
- È vessatoria, secondo la disciplina consumeristica applicabile ratione temporis e secondo il Codice del consumo, la clausola di fideiussione che deroga in favore del creditore all’art. 1957 c.c., prolungando la possibilità di agire contro il fideiussore oltre il termine semestrale previsto dalla legge, quando la clausola non risulti oggetto di specifica trattativa e determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.
- La possibile nullità o abusività di una clausola contrattuale inserita in un contratto con consumatore impone al giudice di merito un controllo officioso effettivo sulla sua validità e sulla sua portata, non potendo essere neutralizzato da mere preclusioni processuali ove la disciplina di protezione richieda il rilievo della clausola abusiva.
- La disciplina di tutela del consumatore opera anche rispetto a contratti singoli, non solo a condizioni generali predisposte per una pluralità indefinita di rapporti, quando il professionista imponga unilateralmente il contenuto negoziale e comprima la libertà di determinazione del consumatore.
- La clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. nelle fideiussioni può integrare un significativo squilibrio a danno del consumatore; il giudice deve verificare concretamente il tenore del contratto e l’eventuale assenza di trattativa individuale prima di ritenerla valida o processualmente opponibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11639/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11640/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11641/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11642/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11643/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11644/2026 del 29/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →