Cassazione Penale, Ordinanza n. 24378/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e privo di confronto con le rationes decidendi della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 18 novembre 2024. Dal testo emerge che nel giudizio di merito egli aveva dedotto, tra l'altro, che la nomina di un difensore d'ufficio avrebbe precluso l'attività del difensore di fiducia già nominato e che la condotta contestata fosse giustificata dallo stato di necessità, perché aveva agito per assistere al parto della moglie. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse censure già svolte in appello, senza censurare in modo specifico la motivazione della Corte territoriale. In particolare, la Corte d'appello aveva già osservato che la nomina del difensore d'ufficio non impediva al difensore di fiducia di produrre documentazione e di nominare un sostituto processuale, e aveva escluso lo stato di necessità perché dedotto in modo generico e comunque non risultante neppure in sede di convalida dell'arresto.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
La Corte richiama implicitamente lo stato di necessità come causa di giustificazione, ma ne conferma il diniego perché dedotto in modo generico e non supportato da elementi fattuali coerenti, neppure nella fase di convalida dell'arresto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata e si limiti a riprodurre in modo sostanzialmente identico le censure già prospettate in appello.
- La deduzione dello stato di necessità deve essere concreta, specifica e supportata da elementi fattuali coerenti; una prospettazione generica non è idonea a superare la motivazione di merito che ne abbia escluso la ricorrenza.
- La nomina di un difensore d'ufficio non esclude, di per sé, la perdurante legittimazione del difensore di fiducia già nominato a compiere attività difensive, quali la produzione di documenti o la nomina di un sostituto processuale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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