Cassazione Civile, Sentenza n. 22503/2020 del 16/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava una cartella esattoriale relativa all'ICI per gli anni 2000 e 2001; CTP e CTR avevano respinto i suoi motivi e la stessa ha proposto ricorso per cassazione. Durante il processo di legittimità la contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016) e, successivamente, ha depositato formale istanza di rinuncia al giudizio. Il Comune non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio in applicazione del regime della definizione agevolata e della conseguente rinuncia del ricorrente, richiamando la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione di adesione e la comunicazione dell'esattore comportano l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; non è stata assunta alcuna statuizione sulle spese di lite e la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002 (obbligo connesso al contributo unificato). Sentenza depositata con decisione dell'11/03/2020 (camera di consiglio della V Sezione Civile, 3 marzo 2020).
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. con modificazioni dalla legge n. 225/2016
La norma disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie: se il contribuente aderisce con impegno a rinunciare al giudizio e l'esattore ne dà comunicazione ai sensi del comma 3, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
art. 391 c.p.c.
Richiamata per affermare che la rinuncia del ricorrente determina l'estinzione del giudizio; la corte applica la regola dell'estinzione in presenza della dichiarazione di definizione agevolata.
art. 391, comma 2, c.p.c. (menzionato nella decisione)
La Corte osserva che la regola generale sulla condanna alle spese non si applica nel caso di rinuncia collegata alla definizione agevolata, perché imporre le spese contrasterebbe con la ratio della norma agevolativa; di conseguenza le spese vanno compensate.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità di tale disposizione relativa all'obbligo dell'impugnante non vittorioso di versare somme connesse al contributo unificato.
Giurisprudenza citata (Cass., Sez. 6, n. 24083/2018 e Cass., Sez. 5, n. 10198/2018)
Precedenti della Corte che chiariscono l'applicazione dell'estinzione del giudizio e la regola sulla compensazione delle spese quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata e rinuncia al giudizio.
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 193/2016 e rinuncia al ricorso, il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- La rinuncia del ricorrente nel quadro della definizione agevolata non comporta automaticamente la condanna alle spese ex art. 391, comma 2, c.p.c.; per non disincentivare l'adesione, le spese devono essere compensate anche se l'Amministrazione non accetta la rinuncia.
- Se, oltre alla rinuncia, risultano adempiuti i pagamenti dovuti nella procedura di definizione agevolata, deve essere disposta la cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata esclude l'applicabilità di discipline che gravino ulteriormente l'impugnante (es. obblighi previsti dall'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002).
- L'inerzia o la mancata difesa della controparte non impedisce la dichiarazione di estinzione quando il presupposto (rinuncia legata alla definizione agevolata) sia presente.
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