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Ordinanza

Ordinanza n. 3621/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 01159/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito l'appello. Considerata la presentazione dell'istanza di definizione transattiva delle posizioni debitorie, l'assenza di opposizione delle amministrazioni resistenti e le ragioni rappresentate dalla difesa dell'appellante, ha disposto il rinvio della trattazione, fissando la prosecuzione del processo all'udienza del 3 dicembre 2026.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte n. 1159/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appello è stato proposto contro la sentenza del TAR Piemonte in una controversia concernente posizioni debitorie relative al prelievo supplementare nel settore del latte per le campagne lattiere dal 1995/1996 al 2008/2009. Nel corso del giudizio d'appello, la parte appellante ha comunicato di avere presentato, il 4 agosto 2025, un'istanza per la definizione in via transattiva delle posizioni debitorie ai sensi dell'art. 10-bis d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023 e successive modificazioni. Ha quindi chiesto il rinvio della trattazione. Non risultano specifici motivi d'appello esaminati nell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.l. 69/2023, convertito in l. 103/2023

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di definizione in via transattiva delle posizioni debitorie relative al prelievo supplementare nel settore del latte; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

Massime di principio

  • La presentazione, nel corso del giudizio amministrativo, di un'istanza amministrativa diretta alla definizione transattiva della posizione sostanziale controversa può giustificare il rinvio della trattazione quando la richiesta sia motivata e non vi sia opposizione delle altre parti.
  • Il rinvio della trattazione disposto dal giudice amministrativo per consentire la definizione amministrativa o transattiva della posizione controversa non comporta, di per sé, una decisione sul merito dell'impugnazione né l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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