Cassazione Penale, Sentenza n. 231/2023 del 09/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo aveva condannato per reati previsti dagli artt. 497-bis, 477-482 c.p. e art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990, contestando in particolare l'applicazione della recidiva specifica. L'unico precedente a carico era una sentenza di patteggiamento del 1/10/2008, divenuta irrevocabile l'8/11/2008; poiché sono trascorsi oltre cinque anni senza ulteriori delitti, gli effetti penali di quella sentenza si sono estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., per cui non poteva essere usata per contestare la recidiva.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato accolto. La Corte ha rilevato dal casellario giudiziale che l'unico precedente era il patteggiamento del 2008, i cui effetti penali si sono estinti dopo cinque anni ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. e che tale estinzione opera ipso iure senza bisogno di pronuncia dell'ufficio esecuzioni. Conseguentemente la recidiva era stata applicata erroneamente. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla contestazione della recidiva e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello.
Norme richiamate
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Gli effetti penali di una sentenza (anche di patteggiamento) si estinguono trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato senza che il condannato abbia commesso altri delitti; tale estinzione opera ipso iure e non richiede pronuncia formale dell'ufficio esecuzioni, perciò il relativo precedente non può essere contato ai fini della recidiva.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata quale titolo del reato per cui l'imputato è stato condannato; la sentenza di cassazione non ha riformato la condanna per il reato sostanziale, ma ha escluso l'aggravamento derivante dalla recidiva in ragione dell'estinzione del precedente.
artt. 497-bis, 477-482 cod. pen.
Norme penali relative agli altri delitti per cui l'imputato era stato condannato; la decisione di annullamento ha riguardato esclusivamente l'applicazione della recidiva, non la valutazione dei fatti relativi a tali articoli.
Cass. Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021 (Raccuia)
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'estinzione degli effetti penali ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. opera ipso iure e impedisce l'utilizzo del precedente per la contestazione della recidiva.
Cass. Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016 (Mandri)
Precedente giurisprudenziale che conferma il principio per cui non è necessaria una pronuncia dell'ufficio esecuzioni perché l'estinzione dei relativi effetti operi e precluda il conteggio della recidiva.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento perde i suoi effetti penali automaticamente (ipso iure) dopo cinque anni dal passaggio in giudicato se il condannato non commette altri delitti; non è richiesta una pronuncia formale dell'ufficio esecuzioni.
- Un precedente estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. non può essere tenuto conto per contestare la recidiva specifica o per aggravare la posizione dell'imputato.
- I giudici di merito devono verificare lo stato degli effetti penali nei certificati del casellario e motivare adeguatamente qualora intendano utilizzare precedenti; se il precedente è estinto, l'applicazione della recidiva è erronea.
- In caso di applicazione impropria della recidiva basata su un precedente estinto ipso iure, la Cassazione annulla limitatamente alla recidiva e rinvia ad altra sezione per nuovo giudizio.
- La decisione non incide automaticamente sulla responsabilità per il fatto, ma solo sull'eventuale aggravamento; la corretta qualificazione degli effetti del precedente è cruciale per la determinazione della pena.
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