Ordinanza n. 167/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha respinto l’istanza, proposta ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, diretta a ottenere l’assegnazione temporanea presso un ente situato nella sede indicata o in altra sede utile entro 150 km. Ha chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia del diniego, prospettando anche l’eventuale collocazione in soprannumero. Dal testo non risultano ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In base a un esame sommario, anche all’esito dell’istruttoria, il diniego è apparso adeguatamente motivato dall’impossibilità attuale di impiegare utilmente il ricorrente, in posti vacanti e in profili professionali compatibili, presso tutte le sedi collocate entro 150 km in linea d’aria. Il giudice ha ritenuto insufficienti gli elementi di fumus boni iuris, osservando che la misura richiesta, inclusa l’eventuale collocazione in soprannumero, avrebbe penalizzato eccessivamente le esigenze dell’amministrazione. È stato inoltre escluso l’immediato periculum in mora, poiché il ricovero della madre del ricorrente presso un ospedale locale lasciava desumere la possibilità di forme sostitutive di assistenza in loco, senza necessità dell’immediato trasferimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
assegnazione temporanea presso una sede prossima al domicilio della persona da assistere
La disposizione costituisce il fondamento dell’istanza di assegnazione temporanea del militare; la sua applicazione deve essere coordinata con l’effettiva disponibilità di posti vacanti e con la compatibilità del profilo professionale, nonché con le esigenze organizzative dell’amministrazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora, respingendo la sospensione richiesta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati personali particolari contenuti nel provvedimento.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare di un diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, l’amministrazione può fondare il diniego sull’assenza, nelle sedi richieste, di posti vacanti utilmente assegnabili e compatibili con il profilo professionale del richiedente, purché tale circostanza sia adeguatamente motivata.
- La tutela cautelare non può essere accordata quando la misura richiesta, come la collocazione in soprannumero, incida in modo eccessivo sulle esigenze organizzative dell’amministrazione e non emergano sufficienti elementi di fumus boni iuris.
- L’immediato periculum in mora può essere escluso quando dagli atti risulti la concreta possibilità di forme sostitutive di assistenza alla persona familiare in loco, tali da non rendere indispensabile l’immediato trasferimento del dipendente.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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