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Sentenza

Sentenza n. 1352/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO: - della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio I, U.O. Amministrativa, Ufficio Pubblici Esercizi con Somministrazione di Alimenti e Bevande (Prati e Trevi), 10 novembre 2022, rep. CA/3391/2022, inviata a mezzo PEC in data 14 novembre 2022, che ha disposto la sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata dalla Società ricorrente “nei locali siti in Roma, Piazza San Martino ai Monti 7/8, fino alla ricezione della comunicazione di avvenuto risanamento acustico da parte del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, entro quindi (15) giorni dalla data di notifica del presente atto”; - della Nota 14 giugno 2022, prot. n. NA/3387 del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale; - della Nota 21 luglio 2022, prot. n. NA/6632 del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale; - della Nota 7 novembre 2022, prot. n. NA/14558, del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale (atto non conosciuto dalla ricorrente); - laddove ciò occorra, del Regolamento di Disciplina della Gestione del Rumore Ambientale sul Territorio di Roma Capitale, ivi compreso il suo Allegato 1°, approvato con D.A.C. 12 novembre 2019, n. 84; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale a quelli sopra indicati, allo stato non conosciuto e non conoscibile; PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI DA DRINK KONG S.R.L. IL 13/1/2023: - del Rapporto di prova di ARPA Lazio, Sezione provinciale di Roma, 25 maggio 2022, protocollato in data 3 giugno 2022, al n. 37963, oltre che dei relativi allegati e le relative misurazioni, nella parte in cui lo stesso ha illegittimamente ed erroneamente riscontrato valori asseritamente non conformi al D.M. 14 11 novembre 1997, ovvero un livello di immissione differenziale a finestre chiuse di 4,5 dB(A) a fronte di un limite di 3 dB(A), prodotto dal locale gestito dalla ricorrente in Piazza San Martino ai Monti n. 7/8;

Giustizia amministrativa202213762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per mancato completamento della documentazione di risanamento acustico, nonché accertamenti fonometrici ARPA Lazio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione comunale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale aveva sospeso l'attività di somministrazione nei propri locali, fino alla comunicazione dell'avvenuto risanamento acustico, nonché le note comunali presupposte, il regolamento comunale sul rumore ambientale e, con motivi aggiunti, il rapporto di prova di ARPA Lazio. L'accertamento ARPA aveva rilevato un livello di immissione differenziale notturno a finestre chiuse pari a 4,5 dB(A), superiore al limite di 3 dB(A). La società ha dedotto che l'Amministrazione non avrebbe considerato adeguatamente l'impossibilità di effettuare le verifiche post operam presso l'abitazione del segnalante e l'assenza di siti acusticamente equivalenti; ha inoltre contestato, con motivi aggiunti, il mancato computo dell'incertezza di misura secondo la norma tecnica UNI/TR 11326 e l'insufficiente durata delle misurazioni ARPA, effettuate per tre minuti e ritenute non rappresentative del fenomeno. Roma Capitale ha eccepito l'improcedibilità del ricorso introduttivo perché, nelle more, aveva sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato dopo avere preso atto dell'integrazione del piano di risanamento acustico e della conformità dell'attività. La società ha dichiarato di conservare interesse alla decisione dei motivi aggiunti, precisando che il risanamento era stato eseguito per evitare conseguenze pregiudizievoli e senza acquiescenza agli accertamenti ARPA.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la replica depositata da ARPA, perché non preceduta da una memoria conclusionale della controparte e utilizzata per aderire alle difese di Roma Capitale anziché per contrastarle. Ha poi dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo: il provvedimento del 14 dicembre 2022, pur qualificato come sospensione dell'efficacia, aveva stabilmente esaurito gli effetti dell'originaria sospensione dell'attività, poiché Roma Capitale aveva ritenuto l'attività conforme alla normativa a seguito del piano di risanamento. Non si trattava quindi di una misura meramente interinale e gli effetti dell'atto originario non avrebbero potuto riespandersi automaticamente in caso di futuro mutamento della situazione, essendo necessario un nuovo accertamento e un nuovo provvedimento. Il TAR ha tuttavia ritenuto persistente l'interesse ai motivi aggiunti, escludendo che la presentazione del piano di risanamento integrasse acquiescenza, poiché il comportamento era compatibile con una condotta difensiva volta a limitare il pregiudizio economico. Nel merito, ha respinto entrambi i motivi aggiunti. Quanto all'incertezza di misura, ha ritenuto non condivisibile la pretesa di correggere il livello ambientale e quello residuo di 0,7 dB(A), perché tale criterio avrebbe condotto a un limite effettivo superiore a quello notturno rigidamente fissato in 3 dB(A), in contrasto con la disciplina primaria e secondaria sull'inquinamento acustico. Quanto alla durata delle misurazioni, ha affermato che la normativa non impone necessariamente una pluralità di tempi di misura né stabilisce, per sorgenti instabili, una durata minima superiore a cinque minuti; la scelta del tempo adeguato rientra nella discrezionalità tecnica dell'autorità accertatrice. Il controllo giudiziale può censurare tale valutazione solo se irragionevole o collocata al di fuori dell'ambito dell'opinabilità. Poiché ARPA aveva applicato la normativa tecnica e fornito una motivazione attendibile sulle modalità concrete di misurazione, la valutazione non è stata ritenuta sindacabile. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    motivi di tutela dell’interesse pubblico in materia di salute

    Richiamato nel provvedimento comunale quale base della sospensione dell'attività, ma non oggetto di autonoma decisione favorevole nel merito.

  • artt. 1, comma 1, 2, commi 1 e 3, e 3, comma 1, l. 447/1995

    La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico; i valori limite di immissione sono distinti in valori limite assoluti e differenziali.

    La disciplina primaria definisce l'inquinamento acustico e i valori limite di immissione, attribuendo allo Stato la determinazione dei valori e delle tecniche di rilevamento e misurazione.

  • art. 4, comma 1, d.P.C.M. 14 novembre 1997

    I valori limite differenziali di immissione […] sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi.

    Il limite differenziale notturno di 3 dB costituisce una soglia rigida, incompatibile con una correzione dell'incertezza che conduca a consentire un livello effettivo superiore.

  • Allegato A, punti 3, 4, 5, 11, 12 e 13, D.M. 16 marzo 1998

    Il tempo di misura […] è individuato in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

    La disciplina distingue tempo di riferimento, osservazione e misura e rimette la scelta del tempo di misura alle caratteristiche concrete e alla variabilità della sorgente; non impone necessariamente una pluralità di tempi.

  • punto 6.3 Convenzioni ISPRA/ARPA/APPA in materia di rumore ambientale

    Per sorgenti che presentano una tipologia di emissione stabile nel tempo può essere sufficiente l'utilizzo di un TM minimo di 5 minuti; negli altri casi, sarà cura del tecnico valutare il tempo di misura più idoneo in base alla variabilità temporale dell'emissione della sorgente.

    Per le sorgenti non stabili la durata della misurazione è rimessa alla valutazione tecnica del tecnico competente, potendo essere sufficiente anche un tempo inferiore a cinque minuti se giustificato dalle caratteristiche dell'emissione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un atto amministrativo deve essere desunta dal suo contenuto effettivo e dagli effetti concretamente prodotti, non dal nomen iuris attribuito dall'amministrazione.
  • La sospensione amministrativa è, di regola, una misura interinale e provvisoria diretta a consentire il tempo minimo necessario per accertare i presupposti di successivi provvedimenti. Non ha invece natura meramente sospensiva l'atto che, preso atto del superamento della situazione di irregolarità, consenta stabilmente la prosecuzione dell'attività perché ritenuta conforme alla normativa; in tal caso l'originario provvedimento esaurisce definitivamente i propri effetti e un eventuale nuovo illecito richiede un autonomo accertamento e un nuovo provvedimento.
  • La presentazione di un piano di risanamento o l'adeguamento dell'attività per evitare conseguenze pregiudizievoli non integra acquiescenza all'atto o all'accertamento contestato quando il comportamento non esprima una volontà chiara, certa e definitiva incompatibile con la successiva impugnazione.
  • Nel calcolo del livello differenziale di immissione acustica non può essere applicata l'incertezza di misura in modo da elevare la soglia effettivamente consentita oltre il limite differenziale rigidamente stabilito dalla normativa vigente per il periodo considerato.
  • La scelta della durata e delle modalità delle misurazioni acustiche, soprattutto in presenza di sorgenti instabili, rientra nella discrezionalità tecnica dell'autorità competente. Il giudice può censurarla soltanto quando la valutazione sia manifestamente irragionevole o si collochi al di fuori dell'ambito dell'opinabilità, senza sostituire una propria valutazione tecnica a quella amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieInquinamento ed emissioniPubblici esercizi e somministrazioneEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiAmbienteCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PA

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