Cassazione Civile, Ordinanza n. 24137/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito davanti al Tribunale per ottenere il pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta in un giudizio arbitrale promosso da un'università contro una regione. Il Tribunale aveva liquidato il compenso applicando il valore della controversia sulla base della domanda proposta nel giudizio presupposto e aveva riconosciuto importi per diritti, onorari, spese generali e interessi. L'avvocato aveva poi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi; la Corte di cassazione aveva accolto solo il settimo motivo, relativo alla decorrenza degli interessi di mora, respingendo gli altri. Con il successivo ricorso per revocazione, il professionista ha denunciato l'omesso esame del quinto motivo del precedente ricorso, sostenendo che, anche a prescindere dal valore della lite individuato dal giudice, la liquidazione era comunque inferiore a quella dovuta secondo i parametri tariffari correttamente applicati. Nella fase rescissoria, la Corte ha esaminato nuovamente il quinto motivo e ha ritenuto che il compenso fosse stato liquidato in modo contraddittorio rispetto alle premesse, perché il giudice di merito aveva riconosciuto lo svolgimento delle attività professionali ma aveva poi liquidato un importo inferiore a quello risultante dai parametri tariffari applicabili allo scaglione di valore ritenuto congruo.
La decisione
La Corte ha accolto il motivo di revocazione, ravvisando un errore revocatorio per omessa pronuncia su un capo della domanda impugnatoria nel precedente giudizio di cassazione. Ha quindi revocato l'ordinanza di legittimità n. 17858/2023 limitatamente alle parti impugnate in questa sede. Nella fase rescissoria ha accolto anche il quinto motivo del precedente ricorso, cassando il provvedimento impugnato in relazione a tale motivo e rinviando la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione del compenso secondo i parametri di legge e valuti puntualmente le singole attività svolte, la loro utilità, il contenuto degli atti e l'eventuale ripetitività delle difese. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente la rappresentanza e difesa in proprio dell'avvocato che agisce in giudizio per il proprio compenso
art. 14 d.lgs. 150/2011
individua il procedimento per la liquidazione giudiziale del compenso professionale
art. 814, comma 2, c.p.c.
attribuisce al presidente del tribunale la liquidazione del compenso degli arbitri-avvocati, senza ricorso a criteri equitativi
art. 2233 c.c.
il compenso del professionista deve essere determinato secondo i parametri e i criteri tariffari applicabili
art. 13 D.M. 127/2004
richiamato per la determinazione degli onorari professionali secondo tariffa
Tabella A allegata al D.M. 127/2004
va applicata in relazione al valore della controversia per determinare il compenso
art. 115, comma 1 c.p.c.
richiamato quale parametro per la valutazione delle risultanze istruttorie e delle attività svolte
art. 360 n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro del motivo per violazione di legge nel ricorso per cassazione
art. 394 n. 4 c.p.c.
la sua violazione viene prospettata per l'omessa pronuncia sul motivo di ricorso nel precedente giudizio
art. 395, n. 4 c.p.c.
consente la revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa
art. 10 c.p.c.
per le obbligazioni pecuniarie il valore della causa si determina sulla somma domandata, non su quella eventualmente riconosciuta
art. 6, comma 1, D.M. 127/2004
indicato come criterio valido per la liquidazione a carico del soccombente, distinto da quello applicabile al rapporto cliente-professionista
d.lgs. 231/2002
richiamato in relazione alla decorrenza degli interessi di mora
art. 5 norme generali D.M. 5 ottobre 1994 n. 585
previa disciplina tariffaria degli onorari spettanti al collegio composto da avvocati
art. 1, comma 1, capitolo III, D.M. 127/2004
richiamato per la pattuizione del compenso nella misura minima tariffaria
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione del compenso professionale, quando il compenso è dovuto dal cliente o dal soggetto che ha conferito l'incarico, il valore della controversia va determinato secondo i criteri del codice di procedura civile, e nelle obbligazioni pecuniarie rileva la somma domandata, non quella eventualmente attribuita in sentenza.
- La liquidazione del compenso dell'avvocato deve essere coerente con le premesse fattuali e con le attività effettivamente riconosciute: se il giudice accerta lo svolgimento di determinate prestazioni, non può poi liquidare un importo incompatibile con i parametri tariffari applicabili senza adeguata giustificazione.
- L'omessa pronuncia della Corte di cassazione su uno dei motivi autonomi di ricorso, quando risulti dagli atti una vera e propria mancata decisione e non soltanto una motivazione sintetica o implicita, integra errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
- La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto percettivo, ossia per divergenza tra la rappresentazione contenuta nella decisione e quella risultante dagli atti interni del giudizio, non per contestazioni che investano l'interpretazione giuridica del motivo.
- Nella determinazione del compenso professionale, il giudice del rinvio deve valutare analiticamente le singole attività svolte, la loro utilità, il contenuto degli atti e l'eventuale ripetitività delle difese, al fine di pervenire a una liquidazione conforme ai parametri legali.
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