Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24137/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato aveva agito davanti al Tribunale per ottenere il pagamento del compenso per l'attività difensiva svolta in un giudizio arbitrale promosso da un'università contro una regione. Il Tribunale aveva liquidato il compenso applicando il valore della controversia sulla base della domanda proposta nel giudizio presupposto e aveva riconosciuto importi per diritti, onorari, spese generali e interessi. L'avvocato aveva poi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi; la Corte di cassazione aveva accolto solo il settimo motivo, relativo alla decorrenza degli interessi di mora, respingendo gli altri. Con il successivo ricorso per revocazione, il professionista ha denunciato l'omesso esame del quinto motivo del precedente ricorso, sostenendo che, anche a prescindere dal valore della lite individuato dal giudice, la liquidazione era comunque inferiore a quella dovuta secondo i parametri tariffari correttamente applicati. Nella fase rescissoria, la Corte ha esaminato nuovamente il quinto motivo e ha ritenuto che il compenso fosse stato liquidato in modo contraddittorio rispetto alle premesse, perché il giudice di merito aveva riconosciuto lo svolgimento delle attività professionali ma aveva poi liquidato un importo inferiore a quello risultante dai parametri tariffari applicabili allo scaglione di valore ritenuto congruo.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo di revocazione, ravvisando un errore revocatorio per omessa pronuncia su un capo della domanda impugnatoria nel precedente giudizio di cassazione. Ha quindi revocato l'ordinanza di legittimità n. 17858/2023 limitatamente alle parti impugnate in questa sede. Nella fase rescissoria ha accolto anche il quinto motivo del precedente ricorso, cassando il provvedimento impugnato in relazione a tale motivo e rinviando la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione del compenso secondo i parametri di legge e valuti puntualmente le singole attività svolte, la loro utilità, il contenuto degli atti e l'eventuale ripetitività delle difese. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la rappresentanza e difesa in proprio dell'avvocato che agisce in giudizio per il proprio compenso

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    individua il procedimento per la liquidazione giudiziale del compenso professionale

  • art. 814, comma 2, c.p.c.

    attribuisce al presidente del tribunale la liquidazione del compenso degli arbitri-avvocati, senza ricorso a criteri equitativi

  • art. 2233 c.c.

    il compenso del professionista deve essere determinato secondo i parametri e i criteri tariffari applicabili

  • art. 13 D.M. 127/2004

    richiamato per la determinazione degli onorari professionali secondo tariffa

  • Tabella A allegata al D.M. 127/2004

    va applicata in relazione al valore della controversia per determinare il compenso

  • art. 115, comma 1 c.p.c.

    richiamato quale parametro per la valutazione delle risultanze istruttorie e delle attività svolte

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo per violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 394 n. 4 c.p.c.

    la sua violazione viene prospettata per l'omessa pronuncia sul motivo di ricorso nel precedente giudizio

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    consente la revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa

  • art. 10 c.p.c.

    per le obbligazioni pecuniarie il valore della causa si determina sulla somma domandata, non su quella eventualmente riconosciuta

  • art. 6, comma 1, D.M. 127/2004

    indicato come criterio valido per la liquidazione a carico del soccombente, distinto da quello applicabile al rapporto cliente-professionista

  • d.lgs. 231/2002

    richiamato in relazione alla decorrenza degli interessi di mora

  • art. 5 norme generali D.M. 5 ottobre 1994 n. 585

    previa disciplina tariffaria degli onorari spettanti al collegio composto da avvocati

  • art. 1, comma 1, capitolo III, D.M. 127/2004

    richiamato per la pattuizione del compenso nella misura minima tariffaria

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione del compenso professionale, quando il compenso è dovuto dal cliente o dal soggetto che ha conferito l'incarico, il valore della controversia va determinato secondo i criteri del codice di procedura civile, e nelle obbligazioni pecuniarie rileva la somma domandata, non quella eventualmente attribuita in sentenza.
  • La liquidazione del compenso dell'avvocato deve essere coerente con le premesse fattuali e con le attività effettivamente riconosciute: se il giudice accerta lo svolgimento di determinate prestazioni, non può poi liquidare un importo incompatibile con i parametri tariffari applicabili senza adeguata giustificazione.
  • L'omessa pronuncia della Corte di cassazione su uno dei motivi autonomi di ricorso, quando risulti dagli atti una vera e propria mancata decisione e non soltanto una motivazione sintetica o implicita, integra errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.
  • La revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto percettivo, ossia per divergenza tra la rappresentazione contenuta nella decisione e quella risultante dagli atti interni del giudizio, non per contestazioni che investano l'interpretazione giuridica del motivo.
  • Nella determinazione del compenso professionale, il giudice del rinvio deve valutare analiticamente le singole attività svolte, la loro utilità, il contenuto degli atti e l'eventuale ripetitività delle difese, al fine di pervenire a una liquidazione conforme ai parametri legali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.