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Sentenza

Sentenza n. 9794/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202600689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per mancato superamento della prova di salto in alto, unitamente al verbale delle operazioni giornaliere e al bando nella parte relativa alla disciplina della prova

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dal concorso per 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, disposta il 15 dicembre 2025 per il mancato superamento della prova di salto in alto. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della lex specialis, dell’autovincolo amministrativo e degli artt. 3, 24 e 97 Cost., lamentando che il bando non avesse predeterminato in modo specifico le condizioni alle quali la prova dovesse considerarsi fallita, in particolare nel caso di successiva caduta dell’asticella dopo il superamento dell’ostacolo. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria e travisamento dei fatti, nonché violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, chiedendo l’accertamento dell’effettivo superamento dell’ostacolo, la ripetizione della prova, la riammissione con riserva alle ulteriori fasi concorsuali e, in subordine, il risarcimento del danno. Il TAR aveva disposto l’integrazione documentale e confermato l’ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi della procedura. Successivamente, tuttavia, il ricorrente non si è presentato alla prova orale fissata per il 5 marzo 2026, circostanza confermata dal suo difensore e giustificata da impedimenti familiari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure relative alla legittimità dell’originaria esclusione e alla disciplina della prova di salto in alto. La mancata presentazione alla prova orale ha determinato un nuovo e autonomo fatto ostativo alla prosecuzione della procedura concorsuale; il ricorrente ha inoltre dichiarato di intendere prestare acquiescenza a tale esito per ragioni personali. Di conseguenza, anche l’eventuale annullamento dell’esclusione originaria non avrebbe procurato al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione dell’andamento della controversia e delle peculiarità del caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibilità di tale definizione.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Il ricorrente aveva invocato verificazione tecnica o, in subordine, consulenza tecnica d’ufficio per accertare la dinamica del salto; tali richieste non sono state esaminate per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • artt. 3 e 6 l. 241/1990

    Le disposizioni erano state invocate dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione e di istruttoria dell’esclusione, ma il giudice non ne ha esaminato l’applicazione concreta.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo l’adozione dell’atto impugnato, interviene un fatto autonomo e successivo che fonda l’esclusione del ricorrente dalla procedura e rende non più utile l’eventuale annullamento dell’atto originariamente contestato.
  • La mancata partecipazione del candidato a una successiva prova concorsuale, quando costituisce un autonomo presupposto dell’esclusione e il candidato intende prestare acquiescenza a tale esito, priva di utilità concreta e attuale l’esame delle censure contro la precedente esclusione.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito anche delle richieste istruttorie e risarcitorie collegate all’atto originariamente impugnato, quando esse non possono più procurare al ricorrente un’utilità effettiva.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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