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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26553/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Questione di competenza per territorio relativa al procedimento penale per estorsione (art. 629 c.p. indicato come reato più grave). Gli imputati sostenevano che si fosse trattato di estorsione "contrattuale" consumata nel luogo in cui le parti civili avrebbero ricevuto l'accettazione della proposta di vendita delle azioni (Comune di Capannori, circoscrizione Tribunale di Lucca), mentre il Tribunale di Pistoia riteneva che il fatto si fosse consumato a Ponte Buggianese, dove risultano rogati e autenticate le scritture private e le certificazioni di transfert delle partecipazioni. Il Tribunale ha rimesso la questione alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p. per decidere sulla competenza territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale di Pistoia. Ha ritenuto ammissibile il rimessione ex art. 24-bis, poiché il giudice rimettente aveva effettuato una preliminare valutazione motivata della serietà della questione. Quanto al merito, la Corte ha richiamato che l'estorsione si consuma nel luogo in cui si verifica l'ingiusto profitto e il danno patrimoniale e che, per l'estorsione contrattuale, occorre valutare il perfezionamento del rapporto negoziale alla luce di elementi oggettivi. Dalla documentazione risultano scritture private autenticate e certificazioni di cessione redatte a Ponte Buggianese (6/12/2013 e 27/02/2014) e pertanto la Corte ha ritenuto che il contratto si sia perfezionato in quel luogo, escludendo la prova certa che l'accettazione fosse effettivamente conosciuta a Capannori nel momento idoneo a far sorgere il negozio. Ne consegue che il luogo di consumazione dell'estorsione è Ponte Buggianese e la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Pistoia.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Consente al giudice di rimandare alla Corte di cassazione, prima della decisione, la questione di competenza territoriale quando sussista un potenziale conflitto; richiede una valutazione preliminare da parte del giudice rimettente sulla serietà della questione e l'uso motivato dello strumento.

  • art. 8, comma 1, cod. proc. pen.

    Criterio per determinare la competenza territoriale: individuazione del luogo in cui il reato è stato consumato; la determinazione deve basarsi su elementi oggettivi idonei a dare una ragionevole certezza.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la competenza per territorio deve essere determinata rispetto al reato più grave per il quale si procede.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sostanziale che disciplina il reato di estorsione; la sentenza ha applicato i principi interpretativi relativi all'estorsione contrattuale, identificando il momento e il luogo della consumazione nel conseguimento dell'ingiusto profitto e del danno patrimoniale.

  • art. 1326 cod. civ.

    Principio consensualistico: il contratto si perfeziona con la ricezione dell'accettazione. La Corte però ha evidenziato che la mera indicazione di un indirizzo nel documento non prova in modo certo il luogo di effettiva ricezione; occorrono elementi oggettivi sul perfezionamento del negozio.

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 461/1997 (certificazioni di cessione, "transfert")

    Le certificazioni di cessione redatte dal notaio attestano le scritture private autenticate e possono determinare il luogo in cui il contratto si è effettivamente perfezionato; nella specie hanno supportato l'individuazione di Ponte Buggianese come luogo del perfezionamento.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla fase processuale (udienza preliminare) non ancora conclusa; la Corte ha ritenuto opportuno il rinvio per evitare ritardi e conflitti prospettati dalle parti.

Massime di principio

  • Per determinare la competenza territoriale in reati che incidono su rapporti negoziali (es. estorsione contrattuale) bisogna individuare il luogo in cui si è realizzato l'ingiusto profitto/danno e non basarsi su mere congetture o su indicazioni di indirizzo non supportate da elementi probatori concreti.
  • Il contratto si perfeziona, in linea generale, all'atto della ricezione dell'accettazione secondo l'art. 1326 c.c., ma per fissare il luogo di consumazione del reato occorre provare il luogo effettivo in cui quella ricezione è avvenuta; una mera dicitura o invio non basta se non vi sono elementi oggettivi di ricezione.
  • Le scritture private autenticate e le certificazioni notarili (transfert) sono elementi probatori rilevanti per stabilire il luogo e il momento del perfezionamento negoziale e possono determinare la competenza territoriale.
  • Il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p. è ammissibile solo se il giudice di merito dimostra di aver valutato preliminarmente la fondatezza della questione di competenza e motiva la scelta di rimessione per evitare un uso strumentale dello strumento.
  • Nella valutazione della competenza per territorio il giudice deve operare su basi oggettive disponibili negli atti allo stato del procedimento; se gli elementi probatori indicano un luogo certo diverso da quello prospettato da una parte, prevale quello documentato.

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