Sentenza n. 5815/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento Daspo del 16.3.2023 notificato il 23.3.2023, dal Questore di Napoli con cui viene ordinato il divieto di accesso per 5 anni a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all'estero ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche disputate (anche) dal Savoia Calcio e dalla Nazionale Italiana, ma più in particolare, dove si svolgono tutti gli incontri dalla serie A alla terza categoria, comprendendovi anche i luoghi antistanti gli stadi, le stazioni ferroviarie, le metropolitane, gli scali aerei e portuali, i caselli autostradali, ed i luoghi comunque interessati alla sosta, al transito, al trasporto di coloro che partecipano e assistono alle medesime manifestazioni in concomitanza con le stesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Napoli del 16 marzo 2023, notificato il 23 marzo 2023, recante per cinque anni il divieto di accesso a manifestazioni calcistiche e ai luoghi connessi sul territorio nazionale e all'estero
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo, con il primo motivo, l’insussistenza dei presupposti della misura e la propria estraneità agli episodi contestati: gli era attribuita la partecipazione, insieme a circa trenta tifosi, alla pressione sul blocco di polizia e sugli addetti alla sicurezza presso l’ingresso dello stadio di Cercola il 24 settembre 2022, per consentire l’accesso anche a persone prive di biglietto. Con il secondo motivo ha lamentato la genericità e la sproporzione del divieto, esteso per cinque anni a tutti gli impianti e alle manifestazioni calcistiche dalla Serie A alla terza categoria, nonché ai luoghi di sosta, transito e trasporto connessi. Nel procedimento penale relativo ai fatti, il Tribunale di Nola, con sentenza del 15 giugno 2026, lo ha assolto dal reato di resistenza a pubblico ufficiale perché la condotta collettiva non integrava violenza o minaccia penalmente rilevante; ha tuttavia ritenuto provata la partecipazione, quantomeno morale, alla pressione collettiva e la permanenza nel contesto dei disordini.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Ha ritenuto infondata la contestazione dei presupposti: la condotta accertata nel giudizio penale, pur non costituendo reato, era indicativa di una partecipazione al comportamento collettivo diretto a forzare l’accesso allo stadio e di una pericolosità rilevante ai fini preventivi. L’assoluzione penale non impediva l’adozione del DASPO, poiché l’amministrazione valuta autonomamente i fatti secondo la finalità preventiva della misura e non è necessario che ogni componente del gruppo abbia compiuto individualmente uno specifico atto violento. Ha inoltre respinto la censura di sproporzione: avuto riguardo alla gravità degli episodi, la misura quinquennale e la sua estensione non sono state ritenute manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Ha condannato il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401
Nella fattispecie concreta in esame l’Amministrazione ha fatto applicazione della lettera B) della richiamata disposizione, nel punto in cui prevede il cd. “daspo di gruppo”, per la partecipazione all’attività di gruppi violenti.
La misura può essere applicata in funzione preventiva sulla base di elementi di fatto che dimostrino una condotta, anche collettiva e non necessariamente penalmente rilevante, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi idonei a mettere in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
Massime di principio
- Il DASPO ha natura preventiva e può fondarsi su una condotta collettiva che, pur non integrando un reato e pur in assenza di un gesto violento individualmente attribuibile al destinatario, risulti dagli elementi di fatto evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi idonei a mettere in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
- L’assoluzione penale, perché la condotta accertata non integra gli elementi costitutivi del reato contestato, non preclude l’adozione del DASPO: la valutazione amministrativa preventiva dei fatti è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale e può attribuire rilevanza a condotte non penalmente sussumibili.
- La partecipazione di un soggetto a una condotta collettiva può essere desunta dalla sua presenza e permanenza nel contesto dei disordini senza adeguarsi alle indicazioni delle autorità, anche quando non sia individuata una specifica azione individuale, purché gli elementi di fatto sostengano la valutazione di pericolosità preventiva.
- La proporzionalità del DASPO va valutata considerando la gravità degli episodi e il rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica; il divieto non è illegittimo quando, in tale contesto, la durata e l’estensione non risultino manifestamente sproporzionate o irragionevoli.
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