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Sentenza

Sentenza n. 11595/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico Avviso n. 0021305 del 27.05.2024 ed elenco ammessi n. 0022506 del 04.06.2024 (Regione Sicilia); b) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l''ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; b1) analogamente, e sempre quale atto preordinato dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; c) del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; d) della prova preselettiva somministrata ai candidati; e) di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; f) degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; g) del punteggio attribuito a parte ricorrente; h) dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; i) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l''accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell''ambito del nominato concorso; l) di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti per l''accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all''adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAMMARATA GIUSEPPE il 27\6\2025 : per l’annullamento in parte qua, previa misura cautelare, a) della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico Avviso n. 0021305 del 27.05.2024 ed elenco ammessi n. 0022506 del 04.06.2024 (Regione Sicilia); b) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; b1) analogamente, e sempre quale atto preordinato dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; c) del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; d) della prova preselettiva somministrata ai candidati; e) di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; f) degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; g) del punteggio attribuito a parte ricorrente; h) dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; i) del Decreto m_pi.AOODRSI.Registro regionale dei decreti direttoriali(R).0000104.09-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per la Sicilia; del Decreto m_pi.AOODRSI.Registro regionale dei decreti direttoriali(R).0000132.30-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per la Sicilia; l) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; m) di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

Giustizia amministrativa202408113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso per 587 dirigenti scolastici, nella parte in cui non include i ricorrenti, nonché gli atti presupposti, la prova preselettiva e i relativi punteggi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, dopo aver partecipato alla prova preselettiva del 23 maggio 2024 e conseguito 30/50, sono stati esclusi dalla prova scritta nella Regione Sicilia, dove la soglia di ammissione era pari a 39/50. Hanno contestato, in primo luogo, la previsione del bando che ammetteva alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili, sostenendo che il D.M. n. 194/2022 consentisse l'attivazione della preselezione solo quando i candidati fossero superiori a quattro volte i posti e che, pertanto, dovessero essere ammessi anche i candidati collocati entro il quarto multiplo. Hanno dedotto violazione di legge, eccesso di potere, manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione dei principi di proporzionalità, meritocrazia e favor partecipationis, lamentando che la preselettiva avesse assunto una funzione selettiva eccessivamente incisiva, pur non concorrendo al voto finale. In secondo luogo, hanno contestato l'articolazione regionale della procedura e la formazione di soglie differenziate, sostenendo che candidati con punteggi inferiori fossero stati ammessi in altre regioni e che fosse necessaria una graduatoria unica nazionale. Hanno inoltre censurato l'elevatezza della soglia siciliana, ritenuta superiore alla sufficienza aritmetica e non adeguatamente motivata, nonché la determinazione del numero dei posti banditi, assumendo che una parte fosse stata indebitamente riservata alla procedura straordinaria e che, con un numero maggiore di posti, essi sarebbero stati ammessi. L'amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per difetto di omogeneità e conflitto di interessi tra i ricorrenti e ha difeso la legittimità del sistema regionale e del criterio numerico di ammissione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili, rilevando che il ricorso collettivo presuppone l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, mentre in una procedura concorsuale competitiva ciascun ricorrente ha interesse all'esclusione degli altri concorrenti, in vista dell'inserimento in graduatoria. Anche le doglianze comuni sull'organizzazione della procedura non eliminano il conflitto di interessi mediato dall'obiettivo individuale di ammissione e collocazione utile. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendolo infondato. È stata giudicata legittima la scelta di ammettere alla prova scritta un numero di candidati parametrato ai posti disponibili, anziché fissare una soglia minima predeterminata: il criterio consente di includere i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo e non contrasta con la meritocrazia. Le soglie di quattro volte i posti, prevista per stabilire se attivare la preselezione, e di tre volte i posti, prevista per determinare il contingente degli ammessi alla prova scritta, perseguono funzioni diverse e non sono contraddittorie. È stata ritenuta legittima anche la regionalizzazione della procedura, prevista dalla disciplina applicabile e coerente con la formazione di graduatorie regionali: la parità di trattamento deve essere valutata all'interno di ciascuna graduatoria, sicché soglie diverse tra regioni costituiscono effetto fisiologico della diversa distribuzione di posti e concorrenti. La soglia di ammissione, quale risultato oggettivo del criterio numerico e della competitività della singola procedura regionale, rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisate nel caso concreto. Sono state respinte anche le censure sulla funzione eccessivamente selettiva della preselettiva, sull'assenza di istruttoria e sulla riduzione dei posti in relazione alla procedura straordinaria. I motivi aggiunti, fondati soltanto su illegittimità derivata, sono stati conseguentemente respinti. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    La disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici su base regionale giustifica la formazione di distinte graduatorie regionali e il calcolo regionale degli ammessi e delle soglie.

  • art. 6 D.M. 194/2022

    all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta ... un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione

    La previsione è compatibile con il diverso criterio, previsto per l'attivazione della preselezione, del rapporto superiore a quattro volte i posti; le due soglie svolgono funzioni differenti.

  • art. 3 D.M. 863/2018

    È richiamato dai ricorrenti in relazione al sistema di accesso alle fasi concorsuali, ma il giudice non ne ravvisa la violazione.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda di condanna in forma specifica all'ammissione alla prova scritta è stata respinta per l'infondatezza e l'inammissibilità delle censure principali.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale competitiva, il ricorso collettivo è inammissibile quando i ricorrenti, pur deducendo censure comuni sull'organizzazione della procedura, perseguono l'ammissione individuale e il conseguimento di una posizione utile in graduatoria, poiché ciascuno ha interesse all'esclusione degli altri concorrenti e manca l'identità delle situazioni sostanziali e processuali.
  • È legittimo determinare gli ammessi a una prova concorsuale mediante un criterio numerico rapportato ai posti disponibili, senza predeterminare una soglia minima di sufficienza: il criterio seleziona i candidati con i punteggi più elevati in senso relativo e non viola il principio meritocratico.
  • Non è contraddittoria la previsione di una soglia per l'attivazione della preselezione e di una soglia diversa per il numero massimo degli ammessi alla prova successiva, quando le due soglie perseguono rispettivamente una funzione organizzativa e una funzione di contenimento del contingente degli ammessi.
  • Quando la procedura concorsuale è normativamente organizzata su base regionale e prevede graduatorie regionali, le soglie di ammissione possono differire tra regioni in ragione del rapporto tra candidati e posti disponibili; la parità di trattamento va valutata all'interno della singola graduatoria regionale, non mediante comparazione tra regioni.
  • La soglia di accesso alle fasi successive, quale risultato oggettivo dell'applicazione del criterio numerico ai punteggi conseguiti e alla competitività della procedura, rientra nella discrezionalità organizzativa dell'amministrazione ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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