Sentenza del 11/03/2015 n. 4855 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sostenendo, da un lato, che la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, fosse applicabile anche al recupero delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa e, dall'altro, che l'immobile dovesse essere considerato di lusso in quanto avente una superficie utile superiore a 240 mq, ai sensi del D.M. 2 agosto 1969, art. 6. La CTR aveva invece ritenuto non applicabile la proroga e aveva considerato generico il riferimento alla superficie, richiedendo anche l'individuazione di ulteriori caratteristiche previste dall'art. 8 del decreto ministeriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla disciplina sul condono si applica anche ai recuperi fiscali derivanti dalla revoca di agevolazioni, comprese quelle per l'acquisto della prima casa. Ha inoltre chiarito che l'art. 8 del D.M. 2 agosto 1969 è una norma residuale e non si applica quando ricorre direttamente una delle fattispecie previste dagli artt. 1-7; in particolare, un'unità immobiliare con superficie utile complessiva superiore a 240 mq rientra autonomamente nell'art. 6 ed è qualificabile come abitazione di lusso. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis
La proroga biennale dei termini di accertamento e la possibilità di definizione riguardano anche i recuperi fiscali fondati sulla violazione di norme che stabiliscono agevolazioni fiscali.
La proroga biennale dei termini di accertamento si applica anche alla revoca o al recupero di agevolazioni fiscali, inclusi i benefici per l'acquisto della prima casa.
D.M. 2 agosto 1969, artt. 1-8
Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240; le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al decreto.
Gli artt. 1-7 individuano fattispecie autonome di abitazioni di lusso. L'art. 6 è sufficiente quando la superficie utile supera 240 mq. L'art. 8 opera soltanto come norma di chiusura per gli immobili che non rientrano direttamente nelle fattispecie precedenti e richiede la presenza di oltre quattro caratteristiche della tabella.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, art. 1, nota II-bis
Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa non spettano quando l'abitazione trasferita presenta caratteristiche di lusso secondo la disciplina applicabile.
D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072
Ai fini della qualificazione dell'immobile come abitazione di lusso, la superficie utile deve essere calcolata sottraendo dalla superficie complessiva balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina.
D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801
I criteri previsti da questo decreto non possono essere utilizzati per ampliare l'ambito delle agevolazioni fiscali relative alla prima casa, quando la disciplina speciale del D.M. 2 agosto 1969 stabilisce criteri propri.
Massime di principio
- Quando una disciplina fiscale di condono o definizione consente di regolarizzare anche recuperi di agevolazioni, le proroghe dei termini di accertamento previste dalla stessa disciplina possono applicarsi anche alla revoca di tali benefici.
- Per qualificare un'abitazione come di lusso occorre applicare le fattispecie del D.M. 2 agosto 1969 in modo gerarchico: se ricorre direttamente una delle ipotesi degli artt. 1-7, non è necessario dimostrare anche i requisiti residuali dell'art. 8.
- Una superficie utile superiore a 240 mq può essere sufficiente, da sola, a escludere l'agevolazione prima casa, purché sia calcolata secondo i criteri del D.M. 2 agosto 1969.
- Nel calcolo della superficie utile vanno esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina; non è corretto utilizzare criteri diversi per ampliare l'accesso ai benefici fiscali.
- La Cassazione, quando accoglie il ricorso e rinvia la causa, non determina necessariamente in via definitiva l'imposta dovuta: fissa i principi giuridici vincolanti ai quali il giudice di rinvio deve attenersi.
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