Cassazione Penale, Sentenza n. 43188/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza per inosservanza della legge penale con riferimento agli artt. 157, primo comma, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., deducendo che il reato fosse estinto per prescrizione. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: il fatto è stato commesso il 1 marzo 2012; il termine massimo di prescrizione, pari a 7 anni e 6 mesi, è scaduto il 1 settembre 2019 e nel periodo non risultano sospensioni del termine. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 01/04/2022, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione. In primo grado il Tribunale di Siracusa (28/01/2016) aveva dichiarato la responsabilità per furto con strappo aggravato e aveva inflitto una pena, poi parzialmente riformata in appello con esclusione della circostanza aggravante; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che il termine prescrizionale fosse già decorso e ha disposto l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 157, primo comma, cod. pen.
La norma è stata applicata come parametro per la determinazione del termine massimo di prescrizione relativo al reato contestato; sulla base di tale calcolo la Corte ha determinato il termine di 7 anni e 6 mesi, scaduto il 1/9/2019
art. 129 cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata in relazione all'eventuale sospensione/interruzione del termine prescrizionale; la Corte ha ritenuto che non vi siano stati periodi di sospensione che abbiano impedito la decorrenza della prescrizione
Massime di principio
- Verificare sempre la data di commissione del reato: è il punto di partenza per il calcolo della prescrizione.
- Determinare il termine prescrizionale massimo in base alla pena applicabile e alle circostanze (aggravanti/attenuanti) che incidono sul quantum della pena.
- Accertare l'eventuale esistenza di sospensioni o interruzioni del termine di prescrizione dovute a specifici atti processuali; se non ne esistono, la prescrizione continua a decorrere.
- Se la prescrizione è già maturata, la sentenza di condanna impugnata può essere annullata senza rinvio e il reato dichiarato estinto per prescrizione.
- In situazioni analoghe, documentare con precisione le date rilevanti (fatto, atti processuali, pronunce) e motivare il calcolo temporale per evitare contestazioni formali.
- La rideterminazione della pena in sede di impugnazione può influire sul calcolo della prescrizione; occorre valutare se modifiche intervenute abbiano inciso sul termine prescrizionale residuo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43087/2023 del 23/10/2023
- Sentenza penale · 23 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43090/2023 del 23/10/2023
- Sentenza penale · 23 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43091/2023 del 23/10/2023
- Sentenza penale · 23 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43092/2023 del 23/10/2023
- Sentenza penale · 23 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43093/2023 del 23/10/2023
- Sentenza penale · 23 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43094/2023 del 23/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →