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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2761/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di ricusazione proposta nei confronti della Dott.ssa Patrizia Iorio, deducendo due censure: 1) violazione delle norme procedurali (art. 41 c.p.p. e art. 127 c.p.p.) perché la Corte territoriale aveva deciso de plano senza fissare l'udienza camerale prevista per la decisione sul merito della ricusazione; 2) vizio di motivazione per avere la Corte travisato i fatti e per aver omesso di considerare che la restituzione da parte del giudice di un parere prodotto dalla difesa poco prima della lettura del dispositivo costituiva una tacita manifestazione di convincimento idonea a compromettere la terzietà del giudicante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'appello aveva pronunciato un 'rigetto' de plano ma in realtà aveva svolto un sindacato di merito senza aver precedentemente fissato l'udienza camerale e sentito le parti, violando la procedura di cui all'art. 127 c.p.p. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame, con l'ordine di fissare l'udienza camerale nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. La Cassazione ha dichiarato assorbito il secondo motivo, che dovrà essere riesaminato dalla Corte territoriale in sede di rinvio dopo il corretto svolgimento del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma che disciplina i presupposti di ricusazione per presunta anticipazione di convincimento del giudice; la Corte ha valutato che la verifica di tale motivo richiede il rito camerale quando non sussiste manifesta infondatezza.

  • art. 41, commi 1 e 3, c.p.p.

    Stabilisce la procedura per la decisione sulla ricusazione: il comma 1 consente il provvedimento d'ufficio 'senza ritardo' per manifesta infondatezza; il comma 3 rinvia al rito camerale con le forme dell'art. 127 quando si decide sul merito.

  • art. 127, c.p.p.

    Regola il procedimento camerale: la decisione di merito sulla ricusazione deve essere adottata in camera di consiglio previa fissazione di udienza e avviso alle parti; la Corte ha ritenuto obbligatorio utilizzare questa procedura se non ricorre manifesta inammissibilità.

  • art. 523, comma 6, c.p.p.

    Richiamato nel ricorso in relazione a precedenti discussioni sul rigetto della richiesta in fase di discussione finale; la Cassazione non ha deciso sul punto sostanziale, rimandando l'esame.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione sollevati dal ricorrente; utilizzate per censurare violazioni di norme processuali e travisamento della prova.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Motivo di cassazione relativo al vizio di motivazione; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e dovrà essere riesaminato dalla Corte territoriale dopo il rinvio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato tra i parametri di giustizia costituzionale attinenti alla garanzia del giusto processo e alla terzietà del giudice.

  • art. 6 CEDU, par. 1

    Parametro internazionale evocato per la tutela del diritto ad un giudice imparziale; il ricorrente invocava la violazione di tale principio con riguardo alla presunta manifestazione di convincimento del giudice.

  • Sez. Un. n. 41263 del 2005, Falzone (giurisprudenza)

    Precedente citato in tema di anticipo di convincimento e limiti alla ricusazione; utilizzato come parametro interpretativo ma la Cassazione ha ritenuto di non decidere il merito della censura di carattere sostanziale.

  • Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017 Rv. 270770 (giurisprudenza)

    Precedente che precisa i limiti dell'adozione di provvedimenti 'de plano' in materia di ricusazione, ribadito dalla Corte nella decisione.

Massime di principio

  • La decisione 'de plano' della corte senza fissazione di udienza camerale è ammessa solo per manifesta inammissibilità della richiesta di ricusazione; in tutti gli altri casi è obbligatorio fissare l'udienza camerale e sentire le parti ex art. 127 c.p.p.
  • Se la Corte territoriale nel motivare la decisione sulla ricusazione entra nel merito valutando il comportamento del giudicante, la scelta procedurale è incompatibile con il rito 'de plano' e può essere annullata in Cassazione per violazione di legge.
  • La violazione del rito camerale è pregiudiziale rispetto all'esame della fondatezza della ricusazione: la Cassazione può annullare con rinvio senza entrare nel merito sostanziale, demandando la valutazione alle forme del contraddittorio previste dalla legge.
  • Se la difesa ritiene che atti del giudice (per esempio la restituzione o l'uso anomalo di documenti prodotti a discarico) configurino una tacita manifestazione di convincimento, quel profilo può costituire motivo di ricusazione da valutare nel contraddittorio; tuttavia la sussistenza va accertata con la procedura corretta.
  • Per la difesa è importante, quando si propone ricusazione, chiedere espressamente la fissazione dell'udienza camerale ove la materia non sia manifestamente infondata e, se la corte decide de plano senza motivare l'inammissibilità, proporre tempestivamente rimedio in Cassazione per violazione della procedura.

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