Sentenza n. 395/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 193/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 245/2024 del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.04.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro che imponeva l'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 193/2025 del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a fruire, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, del beneficio di euro 500,00 annui mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero all'accredito complessivo di euro 2.000,00, oltre agli interessi legali e all'eventuale maggior somma da rivalutazione. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha provveduto tardivamente all'accredito delle somme. Il ricorrente ha quindi insistito per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione ha eseguito, sia pure tardivamente e dopo l'incardinamento del giudizio, il comando contenuto nella sentenza del giudice del lavoro, rendendo conseguito il bene della vita perseguito. Il Ministero è stato comunque condannato alle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 400,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata contenuta tenendo conto della natura seriale del contenzioso e della sostanziale ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale norma applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Indicato nella sentenza del giudice del lavoro quale riferimento normativo per le modalità di attribuzione del beneficio della Carta elettronica del docente.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Indicato quale disciplina attuativa delle modalità di attribuzione della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue il comando contenuto in una sentenza passata in giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere perché il bene della vita è stato conseguito.
- L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto solo dopo l'incardinamento del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Nella liquidazione delle spese di giudizio può essere considerata la natura seriale della controversia e la sostanziale ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, con conseguente determinazione equitativa dell'importo.
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